IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  titolo  I del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di
accertamentro delle imposte sui redditi;
  Visto   il   primo  comma  dell'articolo  8  del  suddetto  decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze;
  Ritenuta   l'opportunita',  in  relazione  all'esigenza  di  talune
categorie  di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per
la   dichiarazione   dei   sostituti  d'imposta,  di  autorizzare  la
predisposizione   anche  di  speciali  modelli  per  la  compilazione
meccanografica  delle  dichiarazioni  in modo che siano assicurate la
conformita'   strutturale   dei  modelli  meccanografici  con  quelli
approvati   con   decreto  del  Ministro  delle  finanze  e  la  loro
compatibilita'  con le necessita' gestionali della liquidazione delle
imposte;
                              Decreta:
                               Art. 1
  Sono  approvati  gli  annessi  modelli  770, 770/A, 770/B, 770/B-1,
770/C,  770/D,  770/D-1,  770/E,  770/E-1,  770/F,  770/G  e 770/G-1,
concernenti  la  dichiarazione  agli effetti dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle persone
giuridiche da presentare nell'anno 1988 dai sostituti d'imposta.
  Il modello 770 deve essere riprodotto in due esemplari identici.