IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ferrara,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951,
n.  964,  e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Ferrara, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Gli  articoli  da 280 a 291 relativi alla scuola di perfezionamento
per  la  produzione  dello   zucchero   e   dell'alcool,   che   muta
denominazione  in  scuola  di  specializzazione  in tecnologia per la
produzione dello zucchero e dell'alcool, sono sostituiti dai seguenti
con  il  conseguente  spostamento  della  numerazione  degli articoli
successivi:
               Scuola di specializzazione in tecnologia
            per la produzione dello zucchero e dell'alcool
  Art.   280.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
tecnologia per la produzione  dello  zucchero  e  dell'alcool  presso
l'Universita' di Ferrara.
  La  scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche
per la  preparazione  di  specialisti  con  competenze  professionali
specifiche   nella  tecnologia  della  produzione  dello  zucchero  e
dell'alcool, utilizzabili in particolare nell'industria saccarifera e
nelle  industrie  ad  essa  collegate  (alcooli,  glucosio, destrina,
etc.).
  La  scuola  rilascia  il titolo di specialista in tecnologia per la
produzione dello zucchero e dell'alcool.
  Art.  281.  -  La  scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di
corso  prevede  almeno  duecentocinquanta  ore  di   insegnamento   e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
dieci   per   ciascun   anno   di  corso,  per  un  totale  di  venti
specializzandi.
  Art.  282.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale, concorrono al
funzionamento  della  scuola  le  facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche e naturali e di farmacia ed il dipartimento di chimica.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 283. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola  i  laureati  dei  corsi  di  laurea   in   chimica,   chimica
industriale,   chimica   e   tecnologia   farmaceutiche,  ingegneria,
farmacia, scienze agrarie, scienze naturali, scienze biologiche.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art. 284. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
    1) anatomia, fisiologia e patologia della bietola;
    2) metodologia sperimentale agraria;
    3) tecnologia agraria;
    4) impianti industriali saccariferi;
    5)  controllo e bilancio della lavorazione (con esercitazioni) ed
inoltre, due corsi opzionali.
  2› Anno:
    1) teoria e pratica della diffusione;
    2) teoria e pratica della depurazione;
    3) concentrazione ed economia del vapore;
    4) cristallizzazione industriale (con esercitazioni);
    5) teoria e pratica della distillazione;
    6) automazione e strumentazione ed, inoltre, due corsi opzionali.
  Elenco dei corsi opzionali:
    1) chimica degli zuccheri;
    2) metodologie analitiche in zuccherificio (con esercitazioni);
    3) agronomia della bietola;
    4) meccanizzazione in bieticoltura;
    5) parassiti ed infestanti della bietola;
    6) saccarochimica;
    7) raffinazione dello zucchero;
    8) microbiologia industriale;
    9) chimica delle fermentazioni;
   10) zuccheri ed alimentazione;
   11) dolcificanti artificiali;
   12) zuccheri liquidi;
   13) utilizzazione dei sottoprodotti.
  Art.  285. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi
dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente  alla
specializzazione, svolta  all'estero  in  laboratori  universitari  o
extra universitari.
  Art.  286.  -  L'Universita',  su proposta della scuola, stabilisce
convenzioni  con  enti  pubblici   o   privati   con   finalita'   di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382 e del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10
marzo 1982, n. 162.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 15 febbraio 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1988
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 278