IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 280 a 291 relativi alla scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'alcool, che muta denominazione in scuola di specializzazione in tecnologia per la produzione dello zucchero e dell'alcool, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in tecnologia per la produzione dello zucchero e dell'alcool Art. 280. - E' istituita la scuola di specializzazione in tecnologia per la produzione dello zucchero e dell'alcool presso l'Universita' di Ferrara. La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche per la preparazione di specialisti con competenze professionali specifiche nella tecnologia della produzione dello zucchero e dell'alcool, utilizzabili in particolare nell'industria saccarifera e nelle industrie ad essa collegate (alcooli, glucosio, destrina, etc.). La scuola rilascia il titolo di specialista in tecnologia per la produzione dello zucchero e dell'alcool. Art. 281. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. Art. 282. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia ed il dipartimento di chimica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 283. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, ingegneria, farmacia, scienze agrarie, scienze naturali, scienze biologiche. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 284. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: 1) anatomia, fisiologia e patologia della bietola; 2) metodologia sperimentale agraria; 3) tecnologia agraria; 4) impianti industriali saccariferi; 5) controllo e bilancio della lavorazione (con esercitazioni) ed inoltre, due corsi opzionali. 2 Anno: 1) teoria e pratica della diffusione; 2) teoria e pratica della depurazione; 3) concentrazione ed economia del vapore; 4) cristallizzazione industriale (con esercitazioni); 5) teoria e pratica della distillazione; 6) automazione e strumentazione ed, inoltre, due corsi opzionali. Elenco dei corsi opzionali: 1) chimica degli zuccheri; 2) metodologie analitiche in zuccherificio (con esercitazioni); 3) agronomia della bietola; 4) meccanizzazione in bieticoltura; 5) parassiti ed infestanti della bietola; 6) saccarochimica; 7) raffinazione dello zucchero; 8) microbiologia industriale; 9) chimica delle fermentazioni; 10) zuccheri ed alimentazione; 11) dolcificanti artificiali; 12) zuccheri liquidi; 13) utilizzazione dei sottoprodotti. Art. 285. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 286. - L'Universita', su proposta della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 15 febbraio 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1988 Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 278