IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 5 agosto 1978, n 457, recante norme per l'edilizia
residenziale ed, in particolare, l'art. 26,  riguardante  il  settore
dell'edilizia rurale;
  Visti  gli  articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive    modificazioni     ed     integrazioni,     riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convenzionata ed agevolata;
  Visto  il  decreto-legge  16  marzo  1973,  n.  31, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  maggio  1973,   n.   205,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  colpite dal terremoto del
novembre-dicembre  1972  dei  comuni   delle   Marche,   dell'Umbria,
dell'Abruzzo  e  del  Lazio,  nonche' norme per accelerare l'opera di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto  il  decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con
modificazioni, nella legge 1› novembre 1965, n. 1179,  recante  norme
per la incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto  il  decreto-legge  6  ottobre  1972, n. 552, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  2  dicembre  1972,  n.   734,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle Marche
colpite dal terremoto;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
di  zone  sinistrate  dalla  catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista  la  legge  12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  ricettivita'  alberghiera  e
turistica  e  l'art.  109,  secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;
  Visti  i  decreti  n.  707047  del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23
aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n.  162883  del  19  marzo
1977,  n.  162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n.
187844 del 13 aprile  1977,  n.  541278  del  19  agosto  1980,  come
risultano  modificati  dai  decreti  ministeriali  del 5 giugno 1981,
dell'8 agosto 1986 e  da  ultimo  dai  decreti  ministeriali  del  23
dicembre  1986,  recanti  norme  per  la  determinazione del tasso di
riferimento  da  applicare  alle  operazioni  di  credito  agevoltato
previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;
  Considerato  che  il  suddetto  tasso  di riferimento viene fissato
bimestralmente ed e' composto:
   dal  costo  medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti,
da determinarsi bimestralmente;
   da  una  commissione  onnicomprensiva,  riconosciuta agli istituti
stessi, per gli oneri connessi alla loro attivita',  da  determinarsi
annualmente;
  Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1987 con il quale e' stata
fissata nella misura dell'1,75% la commissione  onnicomprensiva,  per
l'anno  1988,  da riconoscersi agli istituti di credito per gli oneri
connessi alle operazioni di credito agevoltato previste  dalle  leggi
sopra citate;
  Visto  il  proprio  decreto  del 29 febbraio 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1988, con cui e'  stato  fissato
nella  misura  del  12,35%  il  costo  medio  della  provvista per il
bimestre marzo-aprile 1988;
  Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per
il bimestre maggio-giugno 1988, il costo medio  della  provvista  dei
fondi per le cennate operazioni e' pari al 12,35%;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa  e'  pari
al 12,35% per il bimestre maggio-giugno 1988.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
dell'1,75%, il tasso di riferimento, per  il  bimestre  maggio-giugno
1988 e' pari al 14,10%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 aprile 1988
                                                   Il Ministro: AMATO