IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante norme per la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa rilasciate alla Comar assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Genova; Vista l'istanza in data 8 luglio 1986 della Comar assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni; Vista la lettera in data 4 marzo 1988, n. 820970, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988; Decreta: La Comar assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Genova, e' autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa per la totalita' dei rischi compresi nei rami responsabilita' civile autoveicoli terrestri, responsabilita' civile natanti obbligatoria e corpi di veicoli terrestri. Per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante della circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adottera' fino al 28 febbraio 1989 le tariffe di cui alla delibera della giunta del C.I.P. n. 8 in data 26 febbraio 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 aprile 1988 Il Ministro: BATTAGLIA