IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
   Vista  la  legge  12  agosto  1982, n. 576, concernente la riforma
della vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visto, in particolare, l'art. 65, secondo comma, della citata legge
n.  742  del  1986,  concernente  il  prospetto  dimostrativo   della
situazione del margine di solvibilita';
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  enti e le imprese che esercitano o gestiscono le assicurazioni
e le operazioni di cui al punto A) della tabella allegata alla  legge
22  ottobre  1986,  n.  742,  aventi sede legale nel territorio della
Repubblica, devono allegare al  bilancio  un  prospetto  dimostrativo
della  situazione  del  margine  di solvibilita', di cui all'art. 65,
secondo comma, della  stessa  legge  n.  742  del  1986,  redatto  in
conformita' dell'annesso modello.