IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visto, in particolare, l'art. 65, secondo comma, della citata legge n. 742 del 1986, concernente il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita'; Decreta: Art. 1. Gli enti e le imprese che esercitano o gestiscono le assicurazioni e le operazioni di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, aventi sede legale nel territorio della Repubblica, devono allegare al bilancio un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita', di cui all'art. 65, secondo comma, della stessa legge n. 742 del 1986, redatto in conformita' dell'annesso modello.