IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 1988); Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonche' per le relative opere di adduzione; Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalita' di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato; Considerato, altresi', che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui e' riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali; Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresi', che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso; Considerata, pertanto, la necessita' di fissare i criteri di ammissibilita' dei progetti ai fini della concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti; Ritenuta, in particolare, l'esigenza di stabilire i requisiti di ammissibilita' dei progetti nonche' gli obiettivi prioritari in base ai quali i soggetti interessati formuleranno l'ordine di priorita' delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonche' le modalita' ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali; Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici n. 237 del 30 maggio 1988 con la quale vengono evidenziate particolari esigenze di intervento in materia di acquedotti; Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici; Delibera: 1. Possono essere ammessi al finanziamento di cui all'art. 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i progetti presentati dalle regioni e dalle province autonome di opere relative ad acquedotti non di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni finalizzate: 1.1. alla razionalizzazione del servizio idrico mediante eliminazione o consistente riduzione delle perdite di acqua dovute a cause di natura tecnica o di vetusta' degli impianti ivi compresa l'installazione di adeguati sistemi di controllo automatico delle perdite stesse; 1.2. all'ampliamento da effettuare su impianti esistenti allo scopo di estendere ad un maggior numero di utenti la fruizione del bene acqua ovvero di assicurare alla utenza piu' adeguate dotazioni idriche; 1.3. alla realizzazione ex novo od al completamento di impianti di acquedotto comprendenti le opere di presa, quelle di adduzione e le reti di distribuzione idrica all'utenza da eseguire anche separatamente; 2. Gli interventi di cui al punto 1 devono interessare esclusivamente opere di proprieta' pubblica e destinate a rimanere tali nel tempo. 2.1. I progetti presentati devono essere finalizzati a conseguire immediati benefici in termini: di incremento della dotazione idrica giornaliera per abitante relativamente ad utenze rifornite in maniera insufficiente dall'acquedotto esistente; di estensione della collettivita' raggiunta dal servizio idrico; di qualita', affidabilita' e flessibilita' del servizio stesso. 2.2. Gli interventi proposti devono essere coerenti con le previsioni del piano regolatore generale degli acquedotti e relative varianti gia' approvate e con gli indirizzi strategici dei piani regionali di risanamento delle acque, con particolare riferimento alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici di acquedotto. 2.3. Le caratteristiche delle acque distribuite mediante le opere da realizzare devono essere conformi ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano, fissati dalle vigenti normative. 2.4. L'importo complessivo di ciascun progetto di intervento non deve essere inferiore al lire 1.000 milioni. 2.5. Le regioni e le province autonome, contestualmente alla presentazione dei progetti, dovranno indicare la fonte dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla restante quota di spesa posta a loro carico, tenuto presente che tale quota puo' anche essere coperta interamente dal mutuo della Cassa depositi e prestiti con gli oneri di ammortamento a carico del bilancio dell'ente mutuatario. 2.6. Per i progetti di intervento, le regioni e le province autonome devono aver acquisito tutti i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e le pronunce di competenza di qualsiasi amministrazione statale, regionale, locale o di altro ente pubblico, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di esecuzione di opere pubbliche e, in particolare, le autorizzazioni prescritte dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sia agli effetti della disponibilita' della risorsa idrica sia per l'attuazione delle opere di utilizzazione. 2.7. I progetti debbono essere stati approvati dagli organi tecnico-amministrativi istituzionalmente competenti. 2.8. Le regioni e le province autonome sono tenute a presentare al Ministero dei lavori pubblici, unitamente agli elaborati di progetto, una scheda riassuntiva degli elementi di caratterizzazione dell'intervento, desumendoli dal progetto stesso. Le schede sono compilate secondo le istruzioni che saranno fornite dal Ministro dei lavori pubblici con propria circolare. I progetti, corredati delle relative schede, saranno presentati al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici - Uffici tecnici - Piazzale Porta Pia - Roma, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera. 3. Nella presentazione dei progetti, le regioni e le province autonome devono indicare il relativo ordine di priorita', formulato tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi sottoelencati in ordine decrescente di rilevanza: 3.1. eliminazione o consistente riduzione delle perdite d'acqua distribuita dall'acquedotto esistente; 3.2. rifornimento idrico di aree di utenza caratterizzate da insufficienza delle dotazioni d'acqua per abitante; 3.3. soddisfacimento delle esigenze idriche nei periodi di maggior consumo stagionale di aree a vocazione prevalentemente turistica; 3.4. completamento funzionale di schemi acquedottistici esistenti anche al fine di interconnettere tra loro piu' impianti e di migliorarne l'affidabilita' complessiva. 4. Le richieste di mutuo, a pena di decadenza, dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dei lavori pubblici di ammissione ai benefici, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di trasmissione. 5. La Cassa depositi e prestiti trasmettera' al Ministero dei lavori pubblici l'elenco dei progetti per i quali sono stati concessi i mutui. 6. Non appena avvenuta la consegna dei lavori, le regioni e le province autonome faranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici copia conforme all'originale del verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi delle vigenti disposizioni. Ove la consegna dei lavori non avesse luogo entro un anno a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del mutuo, il Ministro dei lavori pubblici revochera' l'autorizzazione alla concessione del mutuo, dandone contestuale comunicazione alla Cassa depositi e prestiti. Peraltro, la Cassa non provvedera' ad alcuna erogazione se non dopo la consegna dei lavori. 7. Le economie realizzate sui singoli progetti, ivi compresi i ribassi d'asta, potranno essere utilizzati dagli enti mutuatari per perizie suppletive relative ai progetti medesimi. Qualora non si verificassero esigenze di perizie suppletive, le economie realizzate saranno redistribuite dal Ministro dei lavori pubblici, unitamente alle somme resesi disponibili a seguito di revoche. Roma, addi' 14 giugno 1988 Il Presidente delegato: FANFANI