IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in
base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare  gli  importi
di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni,
al fine di conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico della leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta una ulteriore emissione di buoni del Tesoro poliennali
11% di scadenza 1› luglio 1990 per un importo massimo complessivo, in
valore   nominale,   di   lire   1.500   miliardi,   da  destinare  a
sottoscrizioni in contanti.
  Il  predetto  importo  e'  incrementabile  di  lire  10 miliardi da
destinare esclusivamente  alle  operazioni  di  reimpiego  di  titoli
nominativi  rimborsabili  o  di  investimenti  di capitali menzionate
nelle  premesse,  da  effettuarsi  per  il  tramite  della  Direzione
generale del debito pubblico.
  I  nuovi  buoni fruttano l'interesse annuo dell'11% pagabile in due
semestralita' posticipate al 1› gennaio ed al 1› luglio di ogni  anno
di durata di essi.
  Il  prezzo  di  emissione e' stabilito in lire 99,15 per ogni cento
lire di capitale nominale dei buoni.