Si comunica che questo Ministero e' venuto nella determinazione di consentire per un anno a decorrere dal 1 luglio 1988 l'importazione di banane fresche secondo le modalita' seguenti: 1) Per quanto concerne le banane di origine e provenienza da Paesi terzi nei limiti di una quota contingentale di tonn. 297.000 da utilizzare con il sistema della "dogana controllata", in quote mensili nei limiti dei quantitativi, espressi in tonnellate, indicati nel prospetto allegato. L'utilizzo delle quote mensili dovra' avvenire nei limiti del 50% per il periodo compreso nella prima decade di ogni mese e, per il restante 50%, nel periodo che intercorre tra il giorno 20 di ogni mese e l'ultimo giorno del mese stesso. Per quanto riguarda le modalita' di utilizzo delle quote suddette, si comunica quanto segue: e' ammessa la interscambiabilita' tra le dogane marittime abilitate per le importazioni via mare, e tra le dogane terrestri abilitate per le importazioni via terra; rimane, pertanto, esclusa la possibilita' di effettuare l'interscambio tra le dogane via mare e le dogane via terra; le quote di assegnazione riportate nel prospetto allegato potranno essere scambiate rispettivamente tra le dogane assegnatarie via mare ed analoghi trasferimenti potranno essere effettuati, direttamente dalle stesse dogane assegnatarie alle altre dogane via mare, ove la richiesta risulti giustificata. La medesima procedura e' prevista per le dogane via terra; non e' consentito a coloro che effettuano importazioni via mare compiere operazioni di importazione anche attraverso le citate dogane terrestri; e' ammessa la possibilita' di concedere tolleranze, in supero alla quota stessa, nella misura massima del 2%. Tuttavia, la tolleranza potra' essere aumentata, con successivo provvedimento ministeriale, nel caso in cui risultino soddisfatte alcune particolari esigenze di importazione; non e' ammesso in nessun caso l'utilizzo anticipato o posticipato delle quote relative ai singoli mesi; si rammenta che il servizio fitopatologico per l'importazione via mare e' espletato presso i seguenti posti di confine marittimo: Ancona, Bari, Cagliari, Civitavecchia, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Savona, Salerno, Trieste e Venezia; per le importazioni via terra presso i seguenti posti di confine terrestri: Chiasso, Fortezza, Ventimiglia e Campo Trans. Nell'eventualita' che si verifichi una contemporanea affluenza di quantitativi che risultino superiori alla quota mensile disponibile del contingente, la dogana di Livorno provvedera' a ripartire detta quota in proporzione ai quantitativi presentati nelle varie dogane e risultanti dalle dichiarazioni di importazione. 2) Per quanto concerne le banane originarie e provenienti dai Paesi CEE', ACP, PTOM, si ricorda che esse devono intendersi liberamente importabili. Tuttavia, al fine di disporre di utili elementi di carattere statistico, le stesse importazioni verranno consentite con il sistema dell'autorizzazione che sara' rilasciata in via automatica. Nel caso di richiesta di nuova autorizzazione e per consentire un rapido rilevamento statistico, i richiedenti dovranno dichiarare lo stato di utilizzo della precedente autorizzazione. 3) Le importazioni di banane originarie dai Paesi della zona A3 poste in libera pratica nei Paesi CEE sono soggette al regime dell'autorizzazione automatica prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 24 dicembre 1987 (suppl. ord. n. 27 alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1988). Si fa, peraltro, presente che, nel caso in cui si verifichino o si minaccino distorsioni di traffico, questo Ministero si riserva di far ricorso alle misure previste dall'art. 115 del trattato di Roma, attendendo, per il rilascio delle autorizzazioni, le relative decisioni comunitarie (la sospensione puo' essere soltanto autorizzata alla commissione). Si fa presente, altresi', che questa amministrazione procedera', periodicamente, ad una verifica dell'andamento delle importazioni, anche in relazione agli impegni assunti in base alla convenzione di Lome'. L'importazione di banane fresche originarie e provenienti da Paesi terzi, consentita nei limiti della quota contingentale fissata, con il sistema "dogana controllata", e' subordinata alla presentazione all'atto dello sdoganamento, oltre che dei documenti di rito, anche del relativo certificato di origine. Per quanto attiene alla comprova dell'origine del prodotto originario dei Paesi della zona A3, posto in libera pratica nella CEE, l'importatore e' tenuto ad indicarne l'origine sulla dichiarazione in dogana e/o sulla domanda di autorizzazione. Prove supplementari possono essere richieste, all'atto dello sdoganamento, se seri e fondati dubbi lo rendono indispensabile ai fini dell'accertamento dell'origine effettiva della merce in questione. In tal caso, comunque, la richiesta di tali prove supplementari non puo' di per se' ostacolare l'importazione della merce stessa. Relativamente alle importazioni di banane fresche originarie e provenienti da Paesi CEE, PTOM, ACP, il prodotto deve essere accompagnato da documentazione idonea a comprovarne l'origine. Il Ministro: RUGGIERO