Si  comunica che questo Ministero e' venuto nella determinazione di
consentire per un anno a decorrere dal 1› luglio 1988  l'importazione
di banane fresche secondo le modalita' seguenti:
  1)  Per quanto concerne le banane di origine e provenienza da Paesi
terzi nei limiti di una  quota  contingentale  di  tonn.  297.000  da
utilizzare  con  il  sistema  della  "dogana  controllata",  in quote
mensili nei limiti dei quantitativi, espressi in tonnellate, indicati
nel prospetto allegato.
  L'utilizzo  delle  quote mensili dovra' avvenire nei limiti del 50%
per il periodo compreso nella prima decade di ogni  mese  e,  per  il
restante  50%,  nel  periodo  che intercorre tra il giorno 20 di ogni
mese e l'ultimo giorno del mese stesso.
  Per  quanto riguarda le modalita' di utilizzo delle quote suddette,
si comunica quanto segue:
   e'   ammessa   la  interscambiabilita'  tra  le  dogane  marittime
abilitate per le importazioni via mare, e  tra  le  dogane  terrestri
abilitate per le importazioni via terra; rimane, pertanto, esclusa la
possibilita' di effettuare l'interscambio tra le dogane via mare e le
dogane via terra;
   le quote di assegnazione riportate nel prospetto allegato potranno
essere scambiate rispettivamente tra le dogane assegnatarie via  mare
ed  analoghi  trasferimenti  potranno essere effettuati, direttamente
dalle stesse dogane assegnatarie alle altre dogane via mare,  ove  la
richiesta risulti giustificata. La medesima procedura e' prevista per
le dogane via terra;
   non  e'  consentito  a coloro che effettuano importazioni via mare
compiere operazioni di importazione anche attraverso le citate dogane
terrestri;
   e' ammessa la possibilita' di concedere tolleranze, in supero alla
quota stessa, nella misura massima del 2%.  Tuttavia,  la  tolleranza
potra'  essere  aumentata, con successivo provvedimento ministeriale,
nel caso in cui risultino soddisfatte alcune particolari esigenze  di
importazione;
   non  e' ammesso in nessun caso l'utilizzo anticipato o posticipato
delle quote relative ai singoli mesi;
   si  rammenta che il servizio fitopatologico per l'importazione via
mare e' espletato presso  i  seguenti  posti  di  confine  marittimo:
Ancona,  Bari,  Cagliari,  Civitavecchia,  Genova,  Livorno,  Napoli,
Palermo, Savona, Salerno, Trieste e Venezia; per le importazioni  via
terra   presso  i  seguenti  posti  di  confine  terrestri:  Chiasso,
Fortezza, Ventimiglia e Campo Trans.
  Nell'eventualita'  che  si verifichi una contemporanea affluenza di
quantitativi che risultino superiori alla quota  mensile  disponibile
del  contingente,  la dogana di Livorno provvedera' a ripartire detta
quota in proporzione ai quantitativi presentati nelle varie dogane  e
risultanti dalle dichiarazioni di importazione.
  2) Per quanto concerne le banane originarie e provenienti dai Paesi
CEE', ACP, PTOM, si ricorda che esse  devono  intendersi  liberamente
importabili.  Tuttavia,  al  fine  di  disporre  di utili elementi di
carattere statistico, le stesse importazioni verranno consentite  con
il   sistema   dell'autorizzazione   che   sara'  rilasciata  in  via
automatica. Nel caso di  richiesta  di  nuova  autorizzazione  e  per
consentire  un  rapido rilevamento statistico, i richiedenti dovranno
dichiarare lo stato di utilizzo della precedente autorizzazione.
  3)  Le  importazioni  di  banane originarie dai Paesi della zona A3
poste in libera  pratica  nei  Paesi  CEE  sono  soggette  al  regime
dell'autorizzazione  automatica  prevista  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale 24 dicembre  1987  (suppl.  ord.  n.  27  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1988).
  Si  fa, peraltro, presente che, nel caso in cui si verifichino o si
minaccino distorsioni di traffico, questo Ministero si riserva di far
ricorso  alle  misure  previste  dall'art.  115 del trattato di Roma,
attendendo,  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni,  le   relative
decisioni   comunitarie   (la   sospensione   puo'   essere  soltanto
autorizzata alla commissione).
  Si  fa  presente,  altresi', che questa amministrazione procedera',
periodicamente, ad una verifica  dell'andamento  delle  importazioni,
anche  in  relazione agli impegni assunti in base alla convenzione di
Lome'.
  L'importazione  di banane fresche originarie e provenienti da Paesi
terzi, consentita nei limiti della quota contingentale  fissata,  con
il  sistema  "dogana  controllata", e' subordinata alla presentazione
all'atto dello sdoganamento, oltre che dei documenti di  rito,  anche
del relativo certificato di origine.
  Per   quanto   attiene  alla  comprova  dell'origine  del  prodotto
originario dei Paesi della zona A3, posto  in  libera  pratica  nella
CEE,   l'importatore   e'   tenuto   ad   indicarne  l'origine  sulla
dichiarazione in dogana e/o sulla domanda di autorizzazione.
  Prove   supplementari  possono  essere  richieste,  all'atto  dello
sdoganamento, se seri e fondati dubbi lo  rendono  indispensabile  ai
fini   dell'accertamento   dell'origine   effettiva  della  merce  in
questione.  In  tal  caso,  comunque,  la  richiesta  di  tali  prove
supplementari  non  puo'  di  per se' ostacolare l'importazione della
merce stessa.
  Relativamente  alle  importazioni  di  banane  fresche originarie e
provenienti  da  Paesi  CEE,  PTOM,  ACP,  il  prodotto  deve  essere
accompagnato da documentazione idonea a comprovarne l'origine.
                                                Il Ministro: RUGGIERO