IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Attesa la grave situazione che si e' venuta a creare a seguito della necessita' dello sgombero dalla Nigeria dei rifiuti industriali tossici situati attualmente in una discarica nella zona di Koko; Visto il telex n. 6393 del 16 luglio 1988, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha invitato il Ministro per il coordinamento della protezione civile ad emanare un immediato provvedimento finalizzato ad un intervento che consenta di eliminare la grave situazione di emergenza provvedendo alla rimozione ed al trasporto dalla Nigeria dei rifiuti industriali e di ogni necessaria iniziativa conseguenziale; Considerato che a tali fini si sono gia' svolte, presso il Ministero degli affari esteri, riunioni nei giorni 23 giugno, 25 giugno, 7 luglio, 8 luglio e 15 luglio con la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, della marina mercantile, dell'ambiente e del Ministro per il coordinamento della protezione civile; Ritenuto che ai fini dell'adozione di un immediato provvedimento, cosi' come richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il telex innanzi citato, e' apparso opportuno e necessario indire apposita riunione, che si e' tenuta il 18 luglio 1988, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, della marina mercantile e dell'ambiente; Considerato che in data odierna l'ambasciatore italiano a Lagos ha fatto conoscere che da parte nigeriana si e' gia' provveduto a predisporre sulla banchina del porto di Koko n. 170 containers di residui industriali al fine del loro immediato imbarco e che trovasi in loco una nave di bandiera tedesca che si e' dichiarata disponibile ad effettuare il trasporto di detti materiali; Ritenuto che appare improcrastinabile dare immediato inizio alle operazioni di ricondizionamento, sgombero e bonifica della discarica e della banchina del porto di Koko, al fine di porre immediatamente termine alla grave situazione nella quale si e' venuto a trovare l'intero equipaggio della motonave Piave; Ritenuto inoltre che appare opportuno incaricare delle anzidette operazioni il Ministero degli affari esteri, presente con i suoi organi in quel territorio e che all'uopo ha gia' avviato le occorrenti attivita' e predisposto i relativi strumenti, anche giuridici; Ritenuto che anche per le attivita' di trasporto appare al momento necessario avvalersi dell'opera del Ministero degli affari esteri, il quale potra' anche ricorrere alla collaborazione degli altri Ministeri competenti; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Le operazioni di immediato ricondizionamento, sgombero e bonifica della discarica e della banchina del porto di Koko sono svolte anche in deroga alle vigenti norme della contabilita' di Stato - a cura e spese del Ministero degli affari esteri, il quale stipulera', a tale scopo, apposita convenzione con impresa ritenuta idonea. Il Ministero degli affari esteri provvedera', altresi', con i poteri di cui al precedente comma e d'intesa con il Ministero della marina mercantile, al trasporto del materiale risultante dalle operazioni anzidette.