IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n.
829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982,  n.
938;
  Attesa  la  grave  situazione  che  si e' venuta a creare a seguito
della necessita' dello sgombero dalla Nigeria dei rifiuti industriali
tossici situati attualmente in una discarica nella zona di Koko;
  Visto  il  telex  n.  6393  del  16  luglio  1988,  con il quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha invitato il Ministro per  il
coordinamento   della  protezione  civile  ad  emanare  un  immediato
provvedimento finalizzato ad un intervento che consenta di  eliminare
la  grave  situazione  di  emergenza provvedendo alla rimozione ed al
trasporto dalla Nigeria dei rifiuti industriali e di ogni  necessaria
iniziativa conseguenziale;
  Considerato  che  a  tali  fini  si  sono  gia'  svolte,  presso il
Ministero degli affari esteri, riunioni  nei  giorni  23  giugno,  25
giugno,  7  luglio,  8  luglio  e 15 luglio con la partecipazione dei
rappresentanti  dei  Ministeri  degli  affari  esteri,  della  marina
mercantile,  dell'ambiente  e del Ministro per il coordinamento della
protezione civile;
  Ritenuto  che  ai fini dell'adozione di un immediato provvedimento,
cosi' come richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il
telex  innanzi  citato,  e'  apparso  opportuno  e  necessario indire
apposita riunione, che si e' tenuta il 18  luglio  1988,  alla  quale
hanno partecipato i rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri,
del tesoro, della marina mercantile e dell'ambiente;
  Considerato  che in data odierna l'ambasciatore italiano a Lagos ha
fatto conoscere che da  parte  nigeriana  si  e'  gia'  provveduto  a
predisporre  sulla  banchina  del  porto di Koko n. 170 containers di
residui industriali al fine del loro immediato imbarco e che  trovasi
in loco una nave di bandiera tedesca che si e' dichiarata disponibile
ad effettuare il trasporto di detti materiali;
  Ritenuto  che  appare  improcrastinabile dare immediato inizio alle
operazioni di ricondizionamento, sgombero e bonifica della  discarica
e  della  banchina del porto di Koko, al fine di porre immediatamente
termine alla grave situazione nella quale  si  e'  venuto  a  trovare
l'intero equipaggio della motonave Piave;
  Ritenuto  inoltre  che  appare opportuno incaricare delle anzidette
operazioni il Ministero degli affari  esteri,  presente  con  i  suoi
organi  in  quel  territorio  e  che  all'uopo  ha  gia'  avviato  le
occorrenti  attivita'  e  predisposto  i  relativi  strumenti,  anche
giuridici;
  Ritenuto  che anche per le attivita' di trasporto appare al momento
necessario avvalersi dell'opera del Ministero degli affari esteri, il
quale   potra'   anche  ricorrere  alla  collaborazione  degli  altri
Ministeri competenti;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Le  operazioni  di immediato ricondizionamento, sgombero e bonifica
della discarica e della banchina del porto di Koko sono svolte  anche
in  deroga  alle vigenti norme della contabilita' di Stato - a cura e
spese del Ministero degli affari esteri, il quale stipulera', a  tale
scopo, apposita convenzione con impresa ritenuta idonea.
  Il  Ministero  degli  affari  esteri  provvedera',  altresi', con i
poteri di cui al precedente comma e d'intesa con il  Ministero  della
marina  mercantile,  al  trasporto  del  materiale  risultante  dalle
operazioni anzidette.