IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la domanda in data 11 maggio 1988 de La Venezia assicurazioni
- Societa' per  azioni,  con  sede  in  Milano,  intesa  ad  ottenere
l'approvazione   di   una   tariffa  di  capitalizzazione  per  forme
collettive, e delle relative condizioni speciali di polizza;
  Vista  la  lettera  in data 17 giugno 1988, n. 822080, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo,  la  seguente  tariffa  di  capitalizzazione  per   forme
collettive  e  le relative condizioni speciali di polizza, presentate
da La Venezia assicurazioni Societa' per azioni, con sede in  Milano:
   1)  tariffa  di  capitalizzazione VU-RIV/COLL, a premio unico, per
forme collettive,  per  il  pagamento  di  un  capitale  rivalutabile
annualmente alla scadenza contrattuale;
   2)  tariffa  di  opzione  per  il  differimento  del capitale alla
scadenza contrattuale da applicare alla tariffa di cui al punto 1);
   3) condizioni speciali di polizza, comprensive della
clausola  di  rivalutazione  annua  della  prestazione  garantita, da
applicare alla tariffa di cui al punto 1);
   4)   testo   del   regolamento  della  gestione  interna  separata
denominata  "Gestione  speciale  risparmio  alto",  da  applicare   a
contratti collettivi di operazioni di capitalizzazione.