IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 11 maggio 1988 de La Venezia assicurazioni - Societa' per azioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione per forme collettive, e delle relative condizioni speciali di polizza; Vista la lettera in data 17 giugno 1988, n. 822080, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di capitalizzazione per forme collettive e le relative condizioni speciali di polizza, presentate da La Venezia assicurazioni Societa' per azioni, con sede in Milano: 1) tariffa di capitalizzazione VU-RIV/COLL, a premio unico, per forme collettive, per il pagamento di un capitale rivalutabile annualmente alla scadenza contrattuale; 2) tariffa di opzione per il differimento del capitale alla scadenza contrattuale da applicare alla tariffa di cui al punto 1); 3) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al punto 1); 4) testo del regolamento della gestione interna separata denominata "Gestione speciale risparmio alto", da applicare a contratti collettivi di operazioni di capitalizzazione.