IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione
ed esecuzione  dell'accordo  fra  l'Italia  e  la  Svizzera  relativo
all'imposizione  dei  lavoratori  frontalieri  ed  alla compensazione
finanziaria a favore dei comuni italiani di confine;
  Visto  l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1979,  n.  42  -  che  sostituisce
l'art.   31  della  convenzione  fra  la  Repubblica  italiana  e  la
Confederazione svizzera del 9 marzo 1976 -  con  il  quale  e'  stato
stabilito che il citato accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia
di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalita' e nei  termini
ivi stabiliti;
  Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia
autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;
                               Decreta:
  I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai
cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni
italiani  di  confine,  a  titolo  di compensazione finanziaria, sono
determinati nel modo seguente:
                               Art. 1.
  I   presenti   criteri   di   ripartizione   si   riferiscono  alla
compensazione finanziaria dovuta per gli anni 1986 e 1987.