IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
 
  Visto  l'art. 2 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, convertito
con legge n. 404 del 3 ottobre 1987, recante  interventi  a  sostegno
dei  consorzi  per il commercio estero costituiti tra piccole e medie
imprese industriali, commerciali ed artigiane nonche' dei consorzi  e
delle societa' consortili di garanzia collettiva fidi, che prevede la
concessione da parte dello Stato di contributi a favore dei  consorzi
e  delle societa' consortili, anche in forma cooperativa, di garanzia
collettiva  fidi  che   concorrono   alla   costituzione   di   fondi
interconsortili di secondo grado a carattere nazionale;
  Considerato  che  il  secondo  comma  dell'art.  2  prevede che con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro vengano
stabilite le modalita' per la concessione del predetto contributo;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  accedere  al  contributo  di cui all'art. 2 del decretolegge 4
agosto 1987, n. 327, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 404  i
consorzi  e  le  societa'  consortili, anche in forma cooperativa, di
garanzia collettiva fidi che concorrono alla  costituzione  di  fondi
interconsortili  di  secondo  grado  a  carattere  nazionale,  devono
presentare, entro sessanta giorni dalla  pubblicazione  del  presente
decreto, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
-  Direzione  generale  produzione  industriale,   apposita   domanda
corredata dalla seguente documentazione:
   copia autentica del proprio atto costitutivo e/o dello statuto;
   dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante il
numero delle imprese consorziate e la loro  appartenenza  al  settore
delle piccole e medie imprese o dell'artigianato;
   copia autentica dell'atto costitutivo del Fondo interconsortile di
garanzia di secondo grado cui si aderisce.
  La trasmissione di tale documentazione da parte del richiedente non
sara'  necessaria  se   essa   sia   stata   inviata   al   Ministero
dall'organismo,  associazione, o ente gestore del Fondo in questione,
unitamente all'elenco degli aderenti allo stesso.
  Verificandosi   tale   ipotesi,   gli  interessati  dovranno  farne
esplicita menzione nella domanda;
   copia  della ricevuta bancaria di bonifico dell'apporto effettuato
nel 1987 a favore dell'organismo, associazione  o  ente  gestore  del
Fondo in questione, per le finalita' del Fondo stesso.