IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 64 Finanze, foglio n. 111; Visto il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17; Visto il decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173; Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4; Riconosciuta l'opportunita' di procedere al decentramento della competenza degli uffici del registro per il recupero delle tasse di concessioni governative dovute per la iscrizione nel registro delle imprese; Decreta: Art. 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 1972, al recupero anche in via supplementare della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese dovuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, cosi' come modificato dall'art. 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonche' alla applicazione e riscossione delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio, provvede l'ufficio del registro nella cui circoscrizione territoriale ha sede il domicilio fiscale dell'impresa. L'ufficio del registro per le tasse di concessioni governative di Roma e' tenuto al tempestivo rinvio di notizie, da effettuarsi con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, all'ufficio competente ai sensi del precedente comma. Qualora nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale l'ufficio del registro sia a rami divisi, il rinvio di notizie dovra' essere effettuato all'ufficio competente per l'imposta di bollo.