IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 dicembre 1972, registrato alla
Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 64  Finanze,  foglio
n. 111;
  Visto  il  decreto-legge  19  dicembre 1984, n. 853, convertito con
legge 17 febbraio 1985, n. 17;
  Visto il decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173;
  Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4;
  Riconosciuta  l'opportunita'  di  procedere  al decentramento della
competenza degli uffici del registro per il recupero delle  tasse  di
concessioni  governative  dovute per la iscrizione nel registro delle
imprese;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Fermo restando quanto disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale
12 dicembre 1972, al recupero anche in via supplementare della  tassa
di  concessione  governativa  per  l'iscrizione  nel  registro  delle
imprese dovuta ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica
26  ottobre 1972, n. 641, cosi' come modificato dall'art. 3, commi 18
e 19, del decreto-legge 19 dicembre  1984,  n.  853,  convertito  con
legge   17   febbraio  1985,  n.  17,  nonche'  alla  applicazione  e
riscossione  delle  pene  pecuniarie  e  di  ogni  altro  accessorio,
provvede l'ufficio del registro nella cui circoscrizione territoriale
ha sede il domicilio fiscale dell'impresa.
  L'ufficio  del  registro per le tasse di concessioni governative di
Roma e' tenuto al tempestivo rinvio di notizie, da effettuarsi con le
modalita' previste dalle vigenti disposizioni, all'ufficio competente
ai sensi del precedente comma.
  Qualora   nell'ambito   della  stessa  circoscrizione  territoriale
l'ufficio del registro sia a rami divisi, il rinvio di notizie dovra'
essere effettuato all'ufficio competente per l'imposta di bollo.