IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista   la   legge   14   luglio  1967,  n.  592,  sulla  raccolta,
conservazione e distribuzione del sangue umano;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n.
1256: regolamento per l'esecuzione della legge  14  luglio  1967,  n.
592;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Viste  le proprie circolari n. 28 del 17 luglio 1985 e n. 47 del 16
luglio 1986, aventi ad oggetto "Infezioni  da  LAV/HIV  -  misure  di
sorveglianza e profilassi";
  Viste  le  misure  adottate  dalla  Direzione generale del servizio
farmaceutico per escludere il rischio di trasmissione di infezione da
HIV attraverso l'impiego di emoderivati;
  Visto l'art. 5, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443,
recante: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria", convertito, con
modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531;
  Ritenuto  necessario  dettare  disposizioni  organiche  e  generali
dirette ad escludere il rischio di infezioni da virus HIV  attraverso
la   catena   delle   emotrasfusioni   e  delle  somministrazioni  di
emoderivati;
  Sentita  la  Commissione  nazionale  per  la  lotta  contro l'AIDS,
istituita con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1987;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  centri  di  cui  agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 14
luglio 1967, n. 592, nello svolgimento delle operazioni di  selezione
dei  donatori  oltre  quanto  previsto  dal capo I del titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica  24  agosto  1971,  n.  1256,
devono    preliminarmente   escludere,   sulla   base   dell'indagine
anamnestica, che i donatori appartengano alle categorie a rischio  di
cui alla tabella 1.
  2.  E'  fatto  obbligo  agli  stessi centri di invitare, con idonee
modalita', i potenziali donatori ad astenersi da donazioni di  sangue
qualora appartengano alle categorie a rischio.
AVVERTENZA
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge  modificate  o
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse
             - La legge n. 833/1978 e' quella istitutiva del Servizio
          sanitario nazionale.
             -  Il  comma 7 dell'art. 5 del D.L. n. 443/1987 dispone:
          "Le unita' sanitarie  locali  assicurano  l'esecuzione  dei
          test    sierologici    per   la   diagnosi   dell'infezione
          HTLV/III-LAV sulle unita' di  sangue  raccolte,  destinando
          alla trasfusione diretta o alla produzione di emoderivati e
          di  plasmaderivati  le  unita'  risultate  sierologicamente
          negative. Le stesse disposizioni si applicano per l'impiego
          di unita' di sangue  e  suoi  derivati,  anche  di  origine
          placentare,   importate   dall'estero.    Con  decreto  del
          Ministro  della  sanita'  vengono  indicate  le  norme   di
          carattere  tecnico  e  le  modalita'  per  l'esecuzione del
          predetto test".
          Nota all' art. 1:
             I  centri  previsti  dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della
          legge n.  592/1967 sono:
              i  "centri  di  raccolta,  fissi  e  mobili",  i  quali
          provvedono alle operazioni di raccolta del sangue umano per
          uso  trasfusionale  ed  al  suo  immediato trasferimento ai
          centri  trasfusionali  ed  ai  centri  di   produzione   di
          emoderivati;
              i   "centri   trasfusionali",   che   provvedono   alle
          operazioni  di  raccolta,  preparazione,  conservazione   e
          distribuzione  del  sangue  umano  per  uso  trasfusionale,
          nonche' alla  eventuale  preparazione  di  emoderivati  con
          esclusione del plasma e dei suoi derivati;
              i  "centri  di  produzione degli emoderivati", i quali,
          oltre che alle attivita' demandate ai centri trasfusionali,
          provvedono  alla  preparazione  e  alla  distribuzione  dei
          derivati del sangue umano a  lunga  conservazione  per  uso
          profilattico terapeutico e diagnostico;
              il  "Centro nazionale per la trasfusione del sangue" la
          cui organizzazione e funzionamento sono affidati alla Croce
          rossa italiana.