IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modifiche, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, concernente misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, che prevede la concessione di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale a favore degli operatori commerciali per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attivita' commerciale da almeno dieci anni; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1987, n. 323, concernente le modalita' per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni, che fissa al 31 dicembre 1987 il termine di presentazione delle domande relative alle agevolazioni finanziarie sopra richiamate; Ritenuta la necessita' di prorogare il predetto termine al 31 dicembre 1988, in considerazione dei numerosi operatori interessati e delle disponibilita' finanziarie esistenti, in particolare di quelle riservate alle imprese commerciali operanti nel Mezzogiorno, e di quelle previste nella legge finanziaria 1988 in corso di approvazione al Parlamento; AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Decreta: Art. 1. A parziale modifica dell'art. 3, punto 1, del decreto ministeriale n. 323 del 21 luglio 1987 citato nelle premesse, il termine per la presentazione delle domande delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 3 del decretolegge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, e' prorogato al 31 dicembre 1988.
Nota alle premesse: Il D.M. 21 luglio 1987, n. 323, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987. Nota all'art. 1: Si trascrive il comma 1 dell'art. 3 del citato D.M. 21 luglio 1987, n. 323: "1. La richiesta di finanziamento agevolato e del contributo in conto capitale, redatta in bollo secondo lo schema allegato (allegato A) e corredata della documentazione nello stesso indicata, indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'istituto di credito a medio termine, deve essere presentata a quest'ultimo in originale e due copie entro il 31 dicembre 1987. A tal fine fa fede il timbro di ricezione apposto dall'istituto di credito".