IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto   l'art.  3  del  decreto-legge  9  dicembre  1986,  n.  832,
convertito con  modifiche,  dalla  legge  6  febbraio  1987,  n.  15,
concernente  misure  urgenti  in materia di contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, che  prevede
la  concessione  di  finanziamenti agevolati e di contributi in conto
capitale a favore  degli  operatori  commerciali  per  l'acquisto  di
immobili condotti in locazione ed adibiti ad attivita' commerciale da
almeno dieci anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 21 luglio 1987, n. 323, concernente
le  modalita'  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle  predette
agevolazioni,   che   fissa   al  31  dicembre  1987  il  termine  di
presentazione delle domande relative  alle  agevolazioni  finanziarie
sopra richiamate;
  Ritenuta  la  necessita'  di  prorogare  il  predetto termine al 31
dicembre 1988, in considerazione dei numerosi operatori interessati e
delle  disponibilita' finanziarie esistenti, in particolare di quelle
riservate alle imprese commerciali operanti  nel  Mezzogiorno,  e  di
quelle previste nella legge finanziaria 1988 in corso di approvazione
al Parlamento;
AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  alla  quale  e'
operato  il  rinvio,  della  quale  restano  invariati  il  valore  e
                        l'efficacia.  Decreta:
                               Art. 1.
  A  parziale modifica dell'art. 3, punto 1, del decreto ministeriale
n. 323 del 21 luglio 1987 citato nelle premesse, il  termine  per  la
presentazione  delle  domande delle agevolazioni finanziarie previste
dall'art. 3 del decretolegge 9  dicembre  1986,  n.  832,  convertito
dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, e' prorogato al 31 dicembre 1988.
 
 
          Nota alle premesse:
            Il D.M. 21 luglio 1987, n. 323, e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del  3  agosto
          1987.
          Nota all'art. 1:
             Si  trascrive  il comma 1 dell'art. 3 del citato D.M. 21
          luglio 1987, n. 323:
             "1.  La  richiesta  di  finanziamento  agevolato  e  del
          contributo in conto capitale, redatta in bollo  secondo  lo
          schema    allegato   (allegato   A)   e   corredata   della
          documentazione  nello  stesso  indicata,   indirizzata   al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          e all'istituto di credito  a  medio  termine,  deve  essere
          presentata a quest'ultimo in originale e due copie entro il
          31 dicembre 1987. A tal fine fa fede il timbro di ricezione
          apposto dall'istituto di credito".