IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  concernente
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata  dalla  legge  26
febbraio 1963, n.  441,  concernente  la  disciplina  igienica  degli
alimenti e delle bevande; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968,  n.
1255, che approva il  regolamento  concernente  la  disciplina  della
produzione, del commercio e  della  vendita  dei  fitofarmaci  e  dei
presidi delle derrate alimentari immagazzinate; 
  Visto l'allegato III dell'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985, 
concernente: "Quantita' massime di residui delle sostanze attive dei 
  presidi    sanitari    tollerate     nei     prodotti     destinati
all'alimentazione"; 
Ravvisata la necessita' di limitare l'impiego dei diserbanti di 
piu' largo consumo ai casi accertati di  effettiva  necessita'  e  di
fissare dosi massime d'impiego tali da contemperare  l'efficacia  dei
prodotti stessi  con  l'esigenza  di  tutela  igienico-sanitaria  del
territorio; 
  Sentita la commissione consultiva di  cui  all'art.  4  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; 
                               Ordina: 
                               Art. 1. 
  1. Per le  sostanze  attive  sottoelencate  sono  fissate  le  dosi
massime d'impiego e revocati gli impieghi accanto a ciascuna di  esse
indicati: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2. Restano immodificate le dosi massime  stabilite  per  gli  altri
impieghi autorizzati del bentazone, MCPA e del pendimetalin. 
  3. E' ammesso un arrotondamento per eccesso o per difetto  fino  al
5% delle dosi massime di impiego (kg/ha) delle sostanze attive di cui
al comma precedente per consentire il raccordo  dei  quantitativi  da
utilizzare di presidi sanitari a valori facilmente misurabili.