IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che approva il regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Visto l'allegato III dell'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985, concernente: "Quantita' massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione"; Ravvisata la necessita' di limitare l'impiego dei diserbanti di piu' largo consumo ai casi accertati di effettiva necessita' e di fissare dosi massime d'impiego tali da contemperare l'efficacia dei prodotti stessi con l'esigenza di tutela igienico-sanitaria del territorio; Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Ordina: Art. 1. 1. Per le sostanze attive sottoelencate sono fissate le dosi massime d'impiego e revocati gli impieghi accanto a ciascuna di esse indicati: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Restano immodificate le dosi massime stabilite per gli altri impieghi autorizzati del bentazone, MCPA e del pendimetalin. 3. E' ammesso un arrotondamento per eccesso o per difetto fino al 5% delle dosi massime di impiego (kg/ha) delle sostanze attive di cui al comma precedente per consentire il raccordo dei quantitativi da utilizzare di presidi sanitari a valori facilmente misurabili.