IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                 IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo
unico  coordinato  dal  regolamento  che  stabilisce  le   condizioni
speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;
  Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce
i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili  vari  di  cui
devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da
diporto;
  Visto  il  regolamento per la pesca marittima approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Visto  il  regolamento  per  la sicurezza della navigazione e della
vita umana  in  mare  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;
  Vista  la  legge  5  giugno 1974, n. 282, che, integrando il citato
art. 88 della legge n. 1045 del  1939,  consente  ai  Ministri  della
sanita'  e  della  marina  mercantile  di  aggiornare o modificare le
tabelle annesse alla citata legge n. 1045/1939, art. 88;
  Visto  l'art. 21 del regolamento di sicurezza per la navigazione da
diporto approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977;
  Visto   il   decreto   ministeriale   24  dicembre  1986  che  reca
aggiornamenti e modifiche alle disposizioni concernenti i medicinali,
gli  oggetti  di  medicatura  e  gli  utensili  di  cui devono essere
provviste le navi;
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornare parzialmente le tabelle
allegate al citato decreto ministeriale del 24  dicembre  1986  e  di
meglio  individuare sia i materiali che devono essere contenuti nelle
cassette di pronto soccorso previste dal  menzionato  regolamento  di
sicurezza   per   la   navigazione   da   diporto   che  l'ambito  di
applicabilita' delle disposizioni del presente  decreto  alle  unita'
addette  alla  pesca  costiera  ravvicinata  ed  alla  navigazione da
diporto;
                               Decreta:
  Entro  novanta  giorni  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto le navi mercantili da  traffico  e  da
pesca, nonche' le imbarcazioni e le navi da diporto dovranno avere in
dotazione i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari
indicati  nell'elenco  allegato  che  fa parte integrante del decreto
stesso.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 25 maggio 1988
                                            Il Ministro della sanita'
                             DONAT CATTIN
Il Ministro della marina mercantile
                               PRANDINI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - Il D.M. 18 luglio 1899 ha approvato il T.U. coordinato
          che stabilisce le condizioni speciali richieste  alle  navi
          addette al trasporto dei passeggeri.
             -  La legge n. 1045/1939 reca norme sulle condizioni per
          l'igiene e l'abitabilita' degli  equipaggi  a  bordo  delle
          navi  mercantili nazionali e, all'art. 88, stabilisce che i
          medicinali, gli oggetti di medicatura o gli  utensili  vari
          di  cui  devono  essere  provviste  le  navi  mercantili da
          traffico, da pesca e da diporto, siano quelli  indicati  in
          apposite tabelle annesse alla legge medesima.
             -  Il  regolamento per la pesca marittima, approvato con
          D P.R. n.  1639/1968, disciplina la pesca esercitata  nelle
          acque del mare e in quelle del demanio marittimo.
             - Il D P.R. n. 1154/1972, che approva il regolamento per
          la sicurezza della navigazione e della vita umana in  mare,
          determina  i  requisiti ai quali devono rispondere le navi,
          secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione
          e  di  traffico  cui  sono adibite, ai fini della sicurezza
          della navigazione.
             -  La  legge  n.  292/1974, integrando il citato art. 88
          della  legge  n.  1045/1939,  consente  ai  Ministri  della
          sanita'   e   della   marina  mercantile  di  aggiornare  e
          modificare le tabelle annesse alla citata legge  1045/1939.
             -  Il  D.M.  15 settembre 1977 (regolamento di sicurezza
          per  la  navigazione  da  diporto)  contiene  le  norme  di
          sicurezza  per le unita' da diporto in relazione al tipo ed
          all'impiego; all'art. 21,  lettera  m),  prescrive  tra  le
          dotazioni  richieste  per  le  imbarcazioni  e  le  navi da
          diporto abilitate alla navigazione  oltre  6  miglia  dalla
          costa una cassetta contenente materiale di pronto soccorso.
             -  Il  D P.R.  n.  1154/1972,  gia' citato, determina le
          caratteristiche della navigazione  cui  sono  abilitate  le
          navi mercantili ai punti:
              47:  "Navigazione internazionale lunga: una navigazione
          che si svolge tra i porti appartenenti a Stati  diversi  in
          qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa".
              48: "Navigazione internazionale breve (per le sole navi
          da passeggeri): una navigazione che  si  svolge  tra  porti
          appartenenti  a Stati diversi nel corso della quale la nave
          non si allontana piu' di 200 miglia da un porto  o  da  una
          localita'  dove l'equipaggio e i passaggeri possono trovare
          rifugio, sempre che la distanza tra l'ultimo porto di scalo
          nello  Stato ove il viaggio ha origine e il porto finale di
          destinazione non superi 600 miglia".
              49:    "Navigazione    internazionale   costiera:   una
          navigazione che si svolge tra porti di  Stati  diversi  nel
          corso  della  quale  la  nave  non  si allontana piu' di 20
          miglia dalla costa".
              50:  "Navigazione nazionale: una navigazione che svolge
          tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa".
              51:  "Navigazione  nazionale  costiera: una navigazione
          che si svolge tra porti dello Stato nel corso  della  quale
          la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa".
              52:  "Navigazione  nazionale  litorale: una navigazione
          che si svolge tra porti dello Stato nel corso  della  quale
          la nave non si allontana piu' di 6 miglia dalla costa".
             -  L'art. 9 del D P.R. n. 1639/1968 definisce i seguenti
          tipi di pesca:
              la  pesca locale si esercita nelle acque marittime fino
          ad una distanza di 6 miglia dalla costa, con o  senza  navi
          da pesca di 4a categoria o da terra;
              la  pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime
          fino ad una distanza di 20 miglia dalla costa, con navi  da
          pesca di categoria non inferiore alla 3a;
              la  pesca  d'altura  si  esercita  nelle acque del mare
          Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non  inferiore
          alla seconda;
              la  pesca  oceanica  si  esercita oltre gli Stretti con
          navi di 1a categoria.
             -   La  legge  n.  50/1971,  all'art.  1,  determina  la
          denominazione delle costruzioni destinate alla  navigazione
          da diporto come segue:
              unita'  da  diporto:  ogni  costruzione  destinata alla
          navigazione da diporto;
              nave  da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con
          motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da
          diporto e di stazza lorda superiore a 30 tonnellate;
              imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche
          se  con  motore  ausiliario  o  a  motore  destinata   alla
          navigazione   da   diporto   di  stazza  lorda  fino  a  50
          tonnellate; e che non sia compresa nella categoria natanti;
              natanti  da  diporto:  ogni  piccola  unita' da diporto
          esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle
          autorita'  competenti  come  specificato nell'art. 13 della
          legge medesima.