IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
che consentano l'immediata  realizzazione  di  strutture  turistiche,
ricettive   e   tecnologiche,   connesse   anche    alle    imminenti
manifestazioni sportive di rilevanza mondiale che si  svolgeranno  in
Italia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con  i  Ministri
del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica,  delle
finanze, dei  lavori  pubblici,  dei  trasporti,  del  commercio  con
l'estero, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per  gli
affari regionali ed i problemi istituzionali; 
                              E M A N A 
                         il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del
1990,  per  la  realizzazione  di  iniziative  volte  allo  sviluppo,
razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di
strutture turistiche e ricettive, e' autorizzata la spesa di lire 100
miliardi per l'anno 1988, di lire 146 miliardi per l'anno 1989  e  di
lire 196 miliardi per l'anno 1990,  di  cui  lire  21  miliardi  come
limite di impegno annuo a decorrere dall'anno  1989.  Delle  predette
somme  almeno  il  40  per  cento  e  riservato  ai   territori   del
Mezzogiorno. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con  il
comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio  1983,  n.  217,
individua con proprio decreto, relativamente alle iniziative  di  cui
al comma 1, le priorita', i parametri di valutazione ed i criteri  di
ripartizione, con particolare riguardo: 
    a) per  le  priorita',  all'adeguamento  delle  strutture  e  dei
servizi turistici per i campionati mondiali di calcio del 1990,  alla
creazione di parchi e spazi verdi, alla ristrutturazione di  aree  ad
alta vocazione turistica, allo sviluppo di  forme  associative  e  di
accordi  finalizzati  a  progetti   di   miglioramento   dell'offerta
ricettiva e dei servizi, all'adeguamento agli standard europei  delle
normative  antinfortunistiche  e  di  sicurezza,  allo  sviluppo  del
turismo nel Mezzogiorno ed allo sviluppo del turismo giovanile; 
    b)  per  i   parametri   di   valutazione,   alla   redditivita',
all'autofinanziamento, all'occupazione, all'innovazione  tecnologica,
al rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area; 
    c)  per  i  criteri  di  ripartizione,  alla  suddivisione  dello
stanziamento di cui al comma 1 fra le regioni e le province  autonome
di Trento e Bolzano, tenuto conto di una quota non  superiore  al  30
per cento per iniziative a carattere nazionale. 
 3. I progetti volti alla realizzazione delle iniziative  di  cui  al
comma 1 sono presentati al Ministero del turismo e  dello  spettacolo
entro novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui al  comma  2.  I  progetti  a  carattere
regionale devono essere  corredati  da  un  attestato  delle  regioni
competenti da cui risulti la conformita' dei medesimi alle  finalita'
dei programi di  sviluppo  turistico.  Per  i  progetti  a  carattere
nazionale tale conformita' e' verificata dal Ministro del  turismo  e
dello spettacolo, d'intesa con il  Comitato  di  cui  all'articolo  2
della legge 17 maggio 1983, n. 217. 
  4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare: 
    a) l'area, la durata e le modalita' degli  interventi,  corredate
dal progetto di massima o esecutivo; 
    b) il costo totale, inclusi i  costi  per  la  progettazione,  da
intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA; 
    c) il concessionario per la realizzazione, che dovra'  assicurare
anche la gestione; 
    d) tutte  le  fasi  procedurali  tecnico-amministrative  previste
dalla normativa vigente per l'immediata realizzazione; 
    e) il piano finanziario che deve essere  articolato,  per  quanto
riguarda i costi, con l'indicazione dei vari fattori di  composizione
e, per quanto riguarda le fonti di copertura, con l'indicazione delle
risorse proprie del concessionario da  impegnare  nel  progetto,  dei
rientri che si presume di realizzare e dei contributi pubblici di cui
al comma 5; 
    f) il numero degli occupati, con i relativi costi nella  fase  di
realizzazione e nella fase di gestione; 
    g) le attivita' di formazione e riqualificazione del personale; 
    h) le tecnologie innovative eventualmente utilizzate; 
    i) il rispetto  della  normativa  relativa  all'abolizione  delle
barriere architettoniche; 
    l) la compatibilita' con gli strumenti urbanistici. 
  5. L'intervento pubblico, sui progetti approvati con  le  modalita'
di cui all'articolo 2 consta di: 
    a) un contributo in conto capitale, a valere  sullo  stanziamento
di cui al comma 1, fino a un massimo  del  35  per  cento  del  costo
dell'investimento; 
    b) un contributo in conto  interessi,  a  valere  sul  limite  di
impegno di cui al comma 1, nella misura massima del  5,50  per  cento
annuo dell'ammontare complessivo dei mutui, erogati  da  istituti  di
credito o sezioni  di  credito  speciali,  individuati  con  apposito
decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  di  importo  non
superiore al 35 per cento del costo dell'investimento, la cui  durata
e' fissata in dieci anni; tale contributo verra' corrisposto in  rate
semestrali direttamente all'istituto mutuante.