La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                                Art. 1
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare la
convenzione contro la tortura ed altre pene  o  trattamenti  crudeli,
disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984.