IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, ed in particolare l'art. 5, comma 2; Decreta: Art. 1. 1. Il detentore di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, dovra' presentare le denunce previste all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, commi 3 e 5, secondo le indicazioni contenute negli allegati al presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse: Il testo dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 216/1988 (Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) e' il seguente: "2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le modalita' per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce di cui ai commi 3 e 5. Il relativo decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: Il testo del punto 2 dell'allegato al D.P.R. n. 216/1988 e' il seguente: "2. DEROGHE. In deroga al divieto di cui al punto 1 sono consentiti nei limiti di cui all'art. 4: Apparecchi elettrici a sistema chiuso: trasformatori, resistenze e induttanze; Grandi condensatori (T 1 kg di peso totale); Piccoli condensatori (purche' la percentuale massima di cloro dei PCB sia del 43% e che essi non contengano piu' del 3,5% di difenili pentaclorurati o di difenili maggiormente clorurati); Fluidi termovettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso; Fluidi idraulici per l'equipaggiamento sotterraneo delle miniere.".