IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
216, ed in particolare l'art. 5, comma 2;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il detentore di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2
dell'allegato al decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio
1988,  n.  216,  dovra' presentare le denunce previste all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, commi
3  e  5,  secondo le indicazioni contenute negli allegati al presente
decreto.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicate e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 
           Nota alle premesse:
             Il  testo  dell'art.  5, comma 2, del D.P.R. n. 216/1988
          (Attuazione della direttiva CEE  n.  85/467  recante  sesta
          modifica   (PCB/PCT)   della   direttiva   CEE   n.  76/769
          concernente   il    ravvicinamento    delle    disposizioni
          legislative,  regolamentari  ed  amministrative degli Stati
          membri relative alle restrizioni in materia  di  immissione
          sul  mercato  e  di  uso  di  talune  sostanze  e preparati
          pericolosi, ai sensi dell'art. 15  della  legge  16  aprile
          1987, n. 183) e' il seguente:
             "2.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
          Ministro della  sanita',  entro  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  determina  le
          modalita' per l'attuazione del censimento dei dati e per la
          presentazione  delle  denunce  di  cui  ai  commi 3 e 5. Il
          relativo decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
             Il testo del punto 2 dell'allegato al D.P.R. n. 216/1988
          e' il seguente:
             "2. DEROGHE.
             In  deroga  al divieto di cui al punto 1 sono consentiti
          nei limiti di cui all'art. 4:
              Apparecchi  elettrici  a sistema chiuso: trasformatori,
          resistenze e induttanze;
              Grandi condensatori (T 1 kg di peso totale);
              Piccoli condensatori (purche' la percentuale massima di
          cloro dei PCB sia del 43% e che essi  non  contengano  piu'
          del   3,5%   di   difenili  pentaclorurati  o  di  difenili
          maggiormente clorurati);
              Fluidi termovettori negli impianti caloriferi a sistema
          chiuso;
              Fluidi   idraulici  per  l'equipaggiamento  sotterraneo
          delle miniere.".