IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 15 giugno 1988, 29 agosto 1988 e 2 dicembre 1988 de La Nationale vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e di condizioni di polizza; Vista la lettera in data 21 dicembre 1988 n. 823526 con la quale l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di capitalizzazione e le condizioni di polizza, presentate da La Nationale vita S.p.a., con sede in Roma: 1) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico; 2) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento di un capitale annualmente rivalutabile, da utilizzare per operazioni collettive; 3) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 2).