IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  4  novembre  1988, n. 465, convertito con
legge  30  dicembre  1988,  n.  566,   recante   misure   urgenti   e
straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive
e tecnologiche;
  Visto  in  particolare l'art. 3 di detto decreto-legge, che prevede
la concedibilita' della garanzia statale per il rischio di cambio per
quanto  riguarda le variazioni eccedenti il 7% e secondo modalita' di
attuazione da fissare con decreto  del  Ministro  del  tesoro  -  sui
prestiti  da  contrarsi  all'estero,  fino ad un controvalore di lire
1.500 miliardi, da istituti di credito  -  individuati  dallo  stesso
Ministro  del  tesoro - ai fini della concessione di finanziamenti di
durata ultraquinquennale da destinare  ad  investimenti  nel  settore
turistico;
  Ritenuto che occorra procedere all'individuazione degli istituti di
credito autorizzati a contrarre  i  suddetti  prestiti  esteri  ed  a
fissare  le  modalita' di attuazione della garanzia per il rischio di
cambio sugli stessi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  abilitati  a contrarre i prestiti esteri previsti dall'art. 3
del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito  con  legge  30
dicembre  1988, n. 566, gli istituti e sezioni di credito individuati
con il precedente decreto ministeriale  in  data  30  dicembre  1988,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 4
del 5 gennaio 1989.