IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con legge 30 dicembre 1988, n. 566, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche; Visto in particolare l'art. 3 di detto decreto-legge, che prevede la concedibilita' della garanzia statale per il rischio di cambio per quanto riguarda le variazioni eccedenti il 7% e secondo modalita' di attuazione da fissare con decreto del Ministro del tesoro - sui prestiti da contrarsi all'estero, fino ad un controvalore di lire 1.500 miliardi, da istituti di credito - individuati dallo stesso Ministro del tesoro - ai fini della concessione di finanziamenti di durata ultraquinquennale da destinare ad investimenti nel settore turistico; Ritenuto che occorra procedere all'individuazione degli istituti di credito autorizzati a contrarre i suddetti prestiti esteri ed a fissare le modalita' di attuazione della garanzia per il rischio di cambio sugli stessi; Decreta: Art. 1. Sono abilitati a contrarre i prestiti esteri previsti dall'art. 3 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con legge 30 dicembre 1988, n. 566, gli istituti e sezioni di credito individuati con il precedente decreto ministeriale in data 30 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1989.