IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 16 novembre 1987, e le successive integrazioni in data 30 maggio e 4 ottobre 1988, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di una combinazione tariffaria da stipulare con Istituti bancari e finanziari per la copertura di mutui-casa; Vista la lettera in data 1 dicembre 1988, n. 823349, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. E' approvata la seguente combinazione di due tariffe di assicurazione sulla vita approvate con i decreti a fianco di ciascuna menzionati, da utilizzare per convenzioni da stipulare con istituti bancari e finanziari a copertura di mutui-casa, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma: tariffa n. 7-u/s assicurazione di capitale differito, a premio unico, con controassicurazione (decreto ministeriale 28 aprile 1988); tariffa temporanea di gruppo per il caso di morte, impiegata per il "Fondo di previdenza della Camera dei deputati" (decreto ministeriale 30 ottobre 1986). L'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, potra' applicare la combinazione tariffaria approvata al precedente art. 1 a condizione che il numero delle teste facenti parte della convenzione non sia inferiore alle seicento unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 14 marzo 1989 Il Ministro: BATTAGLIA