IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in  data  16  novembre  1987,  e  le successive
integrazioni in data  30  maggio  e  4  ottobre  1988,  dell'Istituto
nazionale  delle  assicurazioni  -  INA,  con sede in Roma, intese ad
ottenere l'approvazione di una combinazione tariffaria  da  stipulare
con Istituti bancari e finanziari per la copertura di mutui-casa;
  Vista  la lettera in data 1› dicembre 1988, n. 823349, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'   approvata   la   seguente   combinazione  di  due  tariffe  di
assicurazione sulla vita approvate con i decreti a fianco di ciascuna
menzionati,  da  utilizzare per convenzioni da stipulare con istituti
bancari  e  finanziari  a   copertura   di   mutui-casa,   presentata
dall'Istituto  nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma:
   tariffa  n.  7-u/s  assicurazione  di capitale differito, a premio
unico, con controassicurazione (decreto ministeriale 28 aprile 1988);
   tariffa  temporanea  di gruppo per il caso di morte, impiegata per
il  "Fondo  di  previdenza  della  Camera  dei   deputati"   (decreto
ministeriale 30 ottobre 1986).
  L'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, potra' applicare la
combinazione tariffaria approvata al precedente art. 1  a  condizione
che  il  numero  delle  teste facenti parte della convenzione non sia
inferiore alle seicento unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 14 marzo 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA