AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... ))
                               Art. 1.
  1. Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e collaborazione al
magistrato, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia
-  Amministrazione  giudiziaria  e'  aumentata,  con  riferimento  al
profilo professionale dell'assistente  giudiziario,  sesta  qualifica
funzionale, di millecinquecento unita'.
  2.  Con  uno o piu' decreti del Ministro di grazia e giustizia sono
ripartiti tra i vari uffici giudiziari i posti di cui al comma 1.
  3.  Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro di grazia e giustizia comunica  alla  Presidenza
del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, i
posti riservati alla procedura di cui all'articolo 2.