AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... )) Art. 1. 1. Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e collaborazione al magistrato, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e' aumentata, con riferimento al profilo professionale dell'assistente giudiziario, sesta qualifica funzionale, di millecinquecento unita'. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro di grazia e giustizia sono ripartiti tra i vari uffici giudiziari i posti di cui al comma 1. 3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, i posti riservati alla procedura di cui all'articolo 2.