IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,  n.  120,  che  dispone
interventi  urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti
pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a  movimenti  franosi  in
atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Vista  la  nota  n. 1185 del 26 maggio 1986 del comune di Volturara
Appula nella quale si richiede  un  finanziamento  per  rimuovere  un
vasto movimento franoso che interessa l'abitato;
  Viste  le  risultanze  del verbale di sopralluogo del 7 maggio 1987
con cui la commissione, disposta con  telex  n.  55178/OO.PP.  del  7
aprile   1987  del  Dipartimento  protezione  civile  servizio  opere
pubbliche d'emergenza, ha  ravvisato  una  situazione  di  incombente
pericolo per la pubblica incolumita';
  Vista  la  nota n. 318 dell'8 febbraio 1989 del comune di Volturara
Appula riguardante il progetto di massima  per  il  contenimento  dei
fenomeni  franosi  in  atto  lungo  la via Ten. M. Farace, importo L.
2.500.000.000;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  comunque  la  necessita'  di  consentire almeno un primo
immediato intervento  teso  alla  eliminazione  dei  piu'  impellenti
pericoli per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  consentire  un  primo  immediato intervento teso alla
eliminazione del pericolo incombente nel comune di  Volturara  Appula
di  cui  in  premessa, e' assegnata al comune medesimo la somma di L.
1.500.000.000.