IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 10, terzo comma, lettera a) e b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, da ultimo modificato con decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111; Visto l'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 433, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, che prevede, che, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, il Ministro della sanita' sentito il Consiglio superiore di sanita', stabilisce, con proprio decreto, norme per la individuazione dei soggetti esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni previste dalla vigente legislazione; Visto il decreto 23 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 27 novembre 1984, con il quale in attuazione di disposizione legislativa analoga a quella del ricordato art. 1, terzo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 433, erano gia' state individuate forme morbose che danno diritto all'esenzione; Ritenuto opportuno modificare il predetto decreto ministeriale, per dare attuazione alla richiamata disposizione del decreto-legge n. 433/1987; Visto, altresi', l'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 1989, n. 23, il quale stabilisce che sono compresi fra le categorie dei cittadini esenti i residenti a scopo di recupero nelle comunita' per tossicodipendenti, nonche' i cittadini affetti da diabete mellito, da sclerosi multipla e cittadini sottoposti a trapianti di organi; Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 26 gennaio 1989; Decreta: Art. 1. Fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 2- ter, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, richiamato nelle premesse: 1) I cittadini affetti dalle forme morbose di seguito elencate sono esonerati dalla corresponsione della quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni correlate alle stesse forme morbose: emoglobinopatie ed altre anemie congenite; neoplasie; ipertensione grave (limitatamente ai gradi 3 e 4); artrite reumatoide (limitatamente ai sali di oro, clorochina ed idrossiclorochina); immunodeficienze congenite (limitatamente alle terapie sostitutive); epilessia; psicosi schizofreniche; morbo di Parkinson; spasticita' da cerebropatie; miastenia grave e miopatie congenite; glaucoma; fibrosi cistica del pancreas; nanismo ipofisario ed altre endocrinopatie congenite; TBC; insufficienza renale in dialisi; lupus eritematoso sistemico e cronico; psoriasi pustolosa grave (Zumbusch); sclerosi sistemica progressiva; pemfigo; dermatomiosite; diabete insipido (limitatamente agli ormoni ipofisari); cirrosi epatica istologicamente accertata (limitatamente alle proteine plasmatiche); angioedema ereditario (limitatamente agli emoderivati). 2) Le predette disposizioni si applicano, altresi', a: i soggetti infetti da HIV, nonche' sospetti di esserlo ai fini dei relativi accertamenti diagnostici; i soggetti con tossicodipendenze in relazione a trattamenti di disassuefazione nonche' alle patologie da esse derivanti; i neonati prematuri nonche' gli immaturi in terapie intensive neonatali e patologie correlate; i soggetti da sottoporre a profilassi dell'epatite da virus B (limitatamente al vaccino specifico, e, per neonati di madre HB e Ag positiva, alle gamma globuline specifiche).