IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 10, terzo comma, lettera a) e b), del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre  1983,  n.  638,  in  materia  di  partecipazione alla spesa
sanitaria, da ultimo modificato con decreto-legge 25 marzo  1989,  n.
111;
  Visto  l'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n.
433, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987,  n.
531,  che  prevede,  che,  ai  fini della prevenzione e della cura di
forme  morbose  di  particolare  rilevanza  sociale  o  di  peculiare
interesse  per  la  tutela  della  salute pubblica, il Ministro della
sanita' sentito il Consiglio superiore di  sanita',  stabilisce,  con
proprio  decreto, norme per la individuazione dei soggetti esenti dal
pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle  prestazioni
previste dalla vigente legislazione;
  Visto  il  decreto  23  novembre  1984,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 326 del 27 novembre 1984, con il quale in attuazione  di
disposizione legislativa analoga a quella del ricordato art. 1, terzo
comma, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 433,  erano  gia'  state
individuate forme morbose che danno diritto all'esenzione;
  Ritenuto opportuno modificare il predetto decreto ministeriale, per
dare attuazione alla richiamata  disposizione  del  decreto-legge  n.
433/1987;
 Visto,  altresi',  l'art.  1,  comma  2-ter,  del  decreto-legge  30
novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, nella legge  28
gennaio  1989,  n.  23,  il quale stabilisce che sono compresi fra le
categorie dei cittadini esenti i residenti a scopo di recupero  nelle
comunita'  per  tossicodipendenti,  nonche'  i  cittadini  affetti da
diabete mellito,  da  sclerosi  multipla  e  cittadini  sottoposti  a
trapianti di organi;
  Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella
seduta del 26 gennaio 1989;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Fermo   restando  il  disposto  dell'art.  1,  comma  2-  ter,  del
decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, richiamato nelle premesse:
  1) I cittadini affetti dalle forme morbose di seguito elencate sono
esonerati dalla corresponsione della  quota  di  partecipazione  alla
spesa per le prestazioni correlate alle stesse forme morbose:
   emoglobinopatie ed altre anemie congenite;
   neoplasie;
   ipertensione grave (limitatamente ai gradi 3› e 4›);
   artrite  reumatoide  (limitatamente  ai sali di oro, clorochina ed
idrossiclorochina);
   immunodeficienze    congenite    (limitatamente    alle    terapie
sostitutive);
   epilessia;
   psicosi schizofreniche;
   morbo di Parkinson;
   spasticita' da cerebropatie;
   miastenia grave e miopatie congenite;
   glaucoma;
   fibrosi cistica del pancreas;
   nanismo ipofisario ed altre endocrinopatie congenite;
   TBC;
   insufficienza renale in dialisi;
   lupus eritematoso sistemico e cronico;
   psoriasi pustolosa grave (Zumbusch);
   sclerosi sistemica progressiva;
   pemfigo;
   dermatomiosite;
   diabete insipido (limitatamente agli ormoni
ipofisari);
   cirrosi  epatica  istologicamente  accertata  (limitatamente  alle
proteine plasmatiche);
   angioedema ereditario (limitatamente agli emoderivati).
  2) Le predette disposizioni si applicano, altresi', a:
   i soggetti infetti da HIV, nonche' sospetti di esserlo ai fini dei
relativi accertamenti diagnostici;
   i  soggetti  con  tossicodipendenze  in relazione a trattamenti di
disassuefazione nonche' alle patologie da esse derivanti;
   i  neonati  prematuri  nonche'  gli  immaturi in terapie intensive
neonatali e patologie correlate;
   i  soggetti  da  sottoporre  a  profilassi dell'epatite da virus B
(limitatamente al vaccino specifico, e, per neonati di madre HB e  Ag
positiva, alle gamma globuline specifiche).