IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, concernenti, rispettivamente, la sperimentazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture scolastiche e la validita' dei relativi diplomi finali; Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, con la quale e' stata prorogata la validita' delle disposizioni sugli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza media di cui al decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119; Vista l'ordinanza ministeriale in data 17 aprile 1984 e successive modificazioni contenente norme sugli esami di maturita' classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di arte applicata, professionale nonche' licenza linguistica; Vista l'ordinanza ministeriale n. 37 del 2 febbraio 1989 contenente norme sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria, secondaria di I e II grado, e artistica; Visti i decreti ministeriali istitutivi di corsi sperimentali negli istituti di istruzione secondaria superiore; Ritenuta la necessita' di disciplinare con norme particolari lo svolgimento degli esami di maturita' e di licenza nei corsi sperimentali predetti; Decreta: Art. 1. Corrispondenza esami e validita' diplomi 1. Nell'allegata tabella A sono indicati gli istituti presso i quali, nel corrente anno scolastico 1988-89, si svolgono esami di maturita' sperimentale, a conclusione di corsi autorizzati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 nonche' i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato. 2. I diplomi di maturita' classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e di licenza linguistica, hanno pari valore di quelli conseguiti a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari. 3. Quello di maturita' magistrale e quello di maturita' artistica, per essere conseguenti ad un corso di studio quinquennale, sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e, pertanto, validi per l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria. Il diploma di maturita' magistrale e' abilitante all'insegnamento nelle scuole elementari.
AVVERTENZA: Le tabelle A e B ed il modello C richiamati nel testo del decreto saranno pubblicati nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 21-22 del 25 maggio-1 giugno 1989 - parte prima.