IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visti  gli  articoli  3  e  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, concernenti,  rispettivamente,  la
sperimentazione  di  innovazioni  degli ordinamenti e delle strutture
scolastiche e la validita' dei relativi diplomi finali;
  Vista  la  legge  15  aprile  1971,  n.  146, con la quale e' stata
prorogata la validita' delle disposizioni sugli  esami  di  Stato  di
maturita', di abilitazione e di licenza media di cui al decreto legge
15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge  5
aprile 1969, n. 119;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 17 aprile 1984 e successive
modificazioni contenente norme sugli  esami  di  maturita'  classica,
scientifica,  magistrale,  tecnica,  artistica,  di  arte  applicata,
professionale nonche' licenza linguistica;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 37 del 2 febbraio 1989 contenente
norme sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non  statali  di
istruzione primaria, secondaria di I e II grado, e artistica;
  Visti i decreti ministeriali istitutivi di corsi sperimentali negli
istituti di istruzione secondaria superiore;
  Ritenuta  la  necessita'  di  disciplinare con norme particolari lo
svolgimento  degli  esami  di  maturita'  e  di  licenza  nei   corsi
sperimentali predetti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
               Corrispondenza esami e validita' diplomi
  1.  Nell'allegata  tabella  A  sono  indicati gli istituti presso i
quali, nel corrente anno scolastico 1988-89,  si  svolgono  esami  di
maturita'  sperimentale,  a conclusione di corsi autorizzati ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  maggio
1974,  n. 419 nonche' i titoli di studio che si conseguono al termine
di detti  corsi  in  base  alle  corrispondenze  stabilite  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.
  2.  I  diplomi  di  maturita'  classica,  scientifica,  magistrale,
tecnica, professionale, artistica e  di  licenza  linguistica,  hanno
pari  valore  di  quelli  conseguiti a conclusione dei corrispondenti
corsi ordinari.
  3.  Quello di maturita' magistrale e quello di maturita' artistica,
per essere conseguenti ad  un  corso  di  studio  quinquennale,  sono
comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo
di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e,  pertanto,
validi  per  l'iscrizione  a  qualsiasi  facolta'  universitaria.  Il
diploma di maturita' magistrale e' abilitante all'insegnamento  nelle
scuole elementari.
 
          AVVERTENZA:
            Le tabelle A e B ed il modello C richiamati nel testo del
          decreto saranno pubblicati  nel  supplemento  ordinario  al
          Bollettino   ufficiale   del   Ministero   della   pubblica
          istruzione n. 21-22 del 25 maggio-1› giugno  1989  -  parte
          prima.