IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei natanti e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre  1970,  n. 973, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni   e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista   la  domanda  pervenuta  in  data  30  dicembre  1987  della
Magdeburger  Feuerversicherung  Aktiengesellschaft,   con   sede   ad
Hannover  (Repubblica federale tedesca) e rappresentanza generale per
l'Italia   in   Milano,   intesa   ad    ottenere    l'autorizzazione
all'esercizio, nel territorio della Repubblica, delle assicurazioni e
della riassicurazione in alcuni rami danni;
  Vista  la lettera in data 28 febbraio 1989, n. 910182, con la quale
l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e  di
interesse  collettivo,  ha  comunicato  il  proprio parere favorevole
sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
per le assicurazioni private nella riunione del 3 marzo 1989;
  Considerato  che  ai  fini di garantire la effettiva attuazione del
programma di attivita' presentato, la  Magdeburger  Feuerversicherung
Aktiengesellschaft   nella   sua   qualita'   di   casa  madre  della
rappresentanza generale per l'Italia si  e'  impegnata  a  ripianare,
mediante  ulteriori  conferimenti,  ogni eventuale perdita conseguita
dalla rappresentanza medesima;
                               Decreta:
  La  societa'  Magdeburger Feuerversicherung Aktiengesellschaft, con
sede ad  Hannover  (Repubblica  federale  tedesca)  e  rappresentanza
generale  per  l'Italia  in  Milano, e' autorizzata ad esercitare nel
territorio  della  Repubblica  italiana   le   assicurazioni   e   le
riassicurazioni  nei  rami:  infortuni;  corpi  di veicoli terrestri;
corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli
marittimi,  lacustri  e  fluviali;  merci  trasportate;  incendio  ed
elementi naturali; altri danni ai beni; R.C.  autoveicoli  terrestri;
R.C.  aeromobili;  R.C.  veicoli marittimi, lacustri e fluviali; R.C.
generale; perdite pecuniarie.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 marzo 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA