IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visti  gli  articoli  2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n.  938,
e 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Considerata  l'impellente  improcrastinabile  necessita' - anche al
fine della salvaguardia di  quel  patrimonio  universale  che  e'  la
citta'  di  Venezia  - di un pronto intervento per ovviare alla grave
situazione di  emergenza  che  si  va  configurando  in  ordine  alla
raccolta ed al reimpiego delle alghe nella laguna di Venezia;
  Viste  le  determinazioni  della Presidenza del Consiglio a seguito
dell'odierna riunione;
  Esaminato il progetto di intervento per la raccolta ed il reimpiego
della biomassa algale nella laguna di Venezia, approvato  in  data  2
marzo  1989  dal  comitato per la salvaguardia di Venezia ex legge n.
798 del 29 novembre 1984 che prevede che le alghe  raccolte  verranno
avviate  a  terra  per  essere  impiegate  come  emendante di terreni
agricoli,  secondo  procedimenti  atti  ad  assicurare   un   impatto
ambientale  complessivamente positivo, anche previo un ciclo completo
di compostaggio delle biomasse;
  Considerato  che il progetto assicura in ogni evenienza l'efficacia
e la continuita' delle operazioni di smaltimento, prevedendo aree  di
smaltimento  anche  nei  comuni  di  Venezia e di Chioggia e in altri
comuni, da usarsi  solo  in  condizioni  di  emergenza  nel  caso  di
inconvenienti  che  il  ciclo  previsto  per  lo  smaltimento dovesse
manifestare;
  Visto  che tale progetto e' stato approvato in sede del comitato di
cui sopra anche dai sindaci di Venezia  e  Chioggia,  oltre  che  dai
rappresentanti dei comuni della gronda lagunare membri di diritto del
comitato;
  Preso  atto dei pareri espressi dalla regione Friuli-Venezia Giulia
(7 aprile 1989), dall'unita' sanitaria  locale  n.  8  della  regione
Friuli-Venezia  Giulia (29 marzo 1989) e dall'unita' sanitaria locale
n. 32 della regione Veneto (18 aprile 1989), che ammettono  l'impiego
della  biomassa  algale  quale  emendante  dei  terreni  agricoli sia
direttamente  che  previo  trattamento  di   stabilizzazione   o   di
trasformazione;
  Preso atto inoltre delle prescrizioni emanate dall'unita' sanitaria
locale n. 8 della regione Friuli-Venezia Giulia in data 29 marzo 1989
riguardo   alle  "attivita'  di  essiccazione  di  alghe  marine"  da
effettuarsi nel comune di San Giorgio di Nogaro;
  Preso   atto   altresi'   delle  prescrizioni  emanate  dall'unita'
sanitaria locale n. 32 della regione Veneto in data 18  aprile  1989,
"uso alghe marine come emendante di terreno agricolo";
  Considerato  che  la  raccolta  delle  biomasse  algali costituisce
un'attivita' necessaria ed urgente per l'arresto e  l'inversione  del
degrado  dell'ambiente lagunare, come indicato dal "progetto Venezia"
approvato dal comitato per la salvaguardia  di  Venezia  in  data  16
novembre 1988;
  Considerato,  infine,  che  il progetto approvato costituisce nella
sua  globalita'  ed  articolazione  l'unico  sistema  attualmente   a
disposizione delle autorita' pubbliche per realizzare tempestivamente
il controllo della  proliferazione  algale  ed  il  contenimento  dei
processi di degrado;
  Considerato,   altresi',  che  il  progetto  approvato  prevede  il
trattamento delle biomasse algali in  connessione  funzionale  con  i
siti  di  loro  prevalente  impiego,  senza  modificazione delle loro
preesistenti destinazioni d'uso;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il  Consorzio  Venezia  nuova procede alla raccolta ed al reimpiego
delle alghe  secondo  il  progetto  approvato  dal  comitato  per  la
salvaguardia  di Venezia, utilizzando allo scopo le aree ivi previste
nel comune di San Giorgio di Nogaro (Udine), nei comuni di Venezia  e
Chioggia e negli altri comuni.