IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visti gli articoli 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Considerata l'impellente improcrastinabile necessita' - anche al fine della salvaguardia di quel patrimonio universale che e' la citta' di Venezia - di un pronto intervento per ovviare alla grave situazione di emergenza che si va configurando in ordine alla raccolta ed al reimpiego delle alghe nella laguna di Venezia; Viste le determinazioni della Presidenza del Consiglio a seguito dell'odierna riunione; Esaminato il progetto di intervento per la raccolta ed il reimpiego della biomassa algale nella laguna di Venezia, approvato in data 2 marzo 1989 dal comitato per la salvaguardia di Venezia ex legge n. 798 del 29 novembre 1984 che prevede che le alghe raccolte verranno avviate a terra per essere impiegate come emendante di terreni agricoli, secondo procedimenti atti ad assicurare un impatto ambientale complessivamente positivo, anche previo un ciclo completo di compostaggio delle biomasse; Considerato che il progetto assicura in ogni evenienza l'efficacia e la continuita' delle operazioni di smaltimento, prevedendo aree di smaltimento anche nei comuni di Venezia e di Chioggia e in altri comuni, da usarsi solo in condizioni di emergenza nel caso di inconvenienti che il ciclo previsto per lo smaltimento dovesse manifestare; Visto che tale progetto e' stato approvato in sede del comitato di cui sopra anche dai sindaci di Venezia e Chioggia, oltre che dai rappresentanti dei comuni della gronda lagunare membri di diritto del comitato; Preso atto dei pareri espressi dalla regione Friuli-Venezia Giulia (7 aprile 1989), dall'unita' sanitaria locale n. 8 della regione Friuli-Venezia Giulia (29 marzo 1989) e dall'unita' sanitaria locale n. 32 della regione Veneto (18 aprile 1989), che ammettono l'impiego della biomassa algale quale emendante dei terreni agricoli sia direttamente che previo trattamento di stabilizzazione o di trasformazione; Preso atto inoltre delle prescrizioni emanate dall'unita' sanitaria locale n. 8 della regione Friuli-Venezia Giulia in data 29 marzo 1989 riguardo alle "attivita' di essiccazione di alghe marine" da effettuarsi nel comune di San Giorgio di Nogaro; Preso atto altresi' delle prescrizioni emanate dall'unita' sanitaria locale n. 32 della regione Veneto in data 18 aprile 1989, "uso alghe marine come emendante di terreno agricolo"; Considerato che la raccolta delle biomasse algali costituisce un'attivita' necessaria ed urgente per l'arresto e l'inversione del degrado dell'ambiente lagunare, come indicato dal "progetto Venezia" approvato dal comitato per la salvaguardia di Venezia in data 16 novembre 1988; Considerato, infine, che il progetto approvato costituisce nella sua globalita' ed articolazione l'unico sistema attualmente a disposizione delle autorita' pubbliche per realizzare tempestivamente il controllo della proliferazione algale ed il contenimento dei processi di degrado; Considerato, altresi', che il progetto approvato prevede il trattamento delle biomasse algali in connessione funzionale con i siti di loro prevalente impiego, senza modificazione delle loro preesistenti destinazioni d'uso; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il Consorzio Venezia nuova procede alla raccolta ed al reimpiego delle alghe secondo il progetto approvato dal comitato per la salvaguardia di Venezia, utilizzando allo scopo le aree ivi previste nel comune di San Giorgio di Nogaro (Udine), nei comuni di Venezia e Chioggia e negli altri comuni.