IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevede che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili e che l'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi; Visto il predetto art. 67, comma 7, il quale prevede che per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione; Vista l'istanza dell'Associazione mineraria italiana, volta ad ottenere l'eliminazione del limite percentuale previsto dall'art. 67, comma 7, suindicato, ovvero, in subordine ad ottenere l'elevazione dello stesso limite dal 5 al 15 per cento; Tenuto conto del parere espresso dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali con nota n. 28/442 del 12 ottobre 1988; Ritenuto opportuno provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i soggetti che svolgono le attivita' indicate nel gruppo IV della tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ai fini della determinazione del reddito di impresa, possono dedurre le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relativi ai cespiti utilizzati nelle predette attivita', fino al limite del 15 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta, all'inizio dell'esercizio, dal registro dei beni ammortizzabili.