IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  il  quale  prevede  che  le  spese  di manutenzione,
riparazione, ammodernamento e trasformazione, che  dal  bilancio  non
risultino  imputate  ad  incremento  del  costo  dei beni ai quali si
riferiscono, sono deducibili nel limite del 5  per  cento  del  costo
complessivo  di  tutti  i beni materiali ammortizzabili quale risulta
all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili e  che
l'eccedenza  e'  deducibile  per  quote  costanti nei cinque esercizi
successivi;
  Visto  il  predetto  art.  67,  comma  7,  il quale prevede che per
specifici settori produttivi possono essere  stabiliti,  con  decreto
del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione;
  Vista  l'istanza  dell'Associazione  mineraria  italiana,  volta ad
ottenere l'eliminazione del limite percentuale previsto dall'art. 67,
comma  7,  suindicato,  ovvero, in subordine ad ottenere l'elevazione
dello stesso limite dal 5 al 15 per cento;
  Tenuto  conto  del  parere  espresso  dalla  Direzione generale del
catasto e dei servizi tecnici erariali con  nota  n.  28/442  del  12
ottobre 1988;
  Ritenuto opportuno provvedere al riguardo;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A   decorrere  dal  periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  i
soggetti  che  svolgono  le  attivita'  indicate  nel gruppo IV della
tabella  dei  coefficienti  di  ammortamento  allegata   al   decreto
ministeriale  31  dicembre  1988,  ai  fini  della determinazione del
reddito  di  impresa,  possono  dedurre  le  spese  di  manutenzione,
riparazione,  ammodernamento  e  trasformazione  relativi  ai cespiti
utilizzati nelle predette attivita', fino al limite del 15 per  cento
del  costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale
risulta,   all'inizio   dell'esercizio,   dal   registro   dei   beni
ammortizzabili.