IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Vista la nota n. 512/89 del 16 febbraio 1989 della regione Veneto nella quale viene richiesto un finanziamento di L. 1.500.000.000 per eliminare l'incombente pericolo per la pubblica incolumita' causato dal dissesto idrogeologico, meglio identificato come frana del Brustole', nel comune di Velo d'Astico e insistente sull'abitato del comune di Arsiero; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 31 marzo 1989 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumita'; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire un primo immediato intervento teso all'eliminazione dei piu' impellenti pericoli per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di consentire un immediato intervento teso all'eliminazione del pericolo incombente nel comune di Velo d'Astico di cui in premessa, e' assegnata alla regione Veneto la somma di L. 1.000.000.000.