IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,  n.  120,  che  dispone
interventi  urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti
pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a  movimenti  franosi  in
atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Vista  la  nota n. 512/89 del 16 febbraio 1989 della regione Veneto
nella quale viene richiesto un finanziamento di L. 1.500.000.000  per
eliminare  l'incombente  pericolo per la pubblica incolumita' causato
dal  dissesto  idrogeologico,  meglio  identificato  come  frana  del
Brustole',  nel comune di Velo d'Astico e insistente sull'abitato del
comune di Arsiero;
  Viste  le  risultanze  del  verbale di sopralluogo in data 31 marzo
1989 nel quale il gruppo nazionale difesa  catastrofi  idrogeologiche
ha  ravvisato  una  situazione di incombente pericolo per la pubblica
incolumita';
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata la necessita' di consentire un primo immediato intervento
teso all'eliminazione dei piu' impellenti pericoli  per  la  pubblica
incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al fine di consentire un immediato intervento teso all'eliminazione
del pericolo incombente  nel  comune  di  Velo  d'Astico  di  cui  in
premessa,   e'   assegnata   alla  regione  Veneto  la  somma  di  L.
1.000.000.000.