IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare i commi 2 e 3; Ritenuta la necessita', a seguito dell'adozione da parte del Consiglio delle Comunita' europee, della direttiva n. 88/609 pubblicata sulle GUCE del 7 dicembre 1988 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, di definire un quadro di certezze in ordine alle emissioni delle centrali termoelettriche e degli impianti di combustione la cui costruzione si intende avviare; Ritenuta altresi' la necessita' di definire anche per i grandi impianti di combustione esistenti le linee di azione al fine di raggiungere gli obiettivi delineati in sede comunitaria e fissare i valori limite tendenziali delle emissioni inquinanti; Tenuto conto del protocollo di Helsinki relativo alla riduzione del biossidio di zolfo e del protocollo e della dichiarazione di Sofia relativi al congelamento e alla riduzione degli ossidi di azoto nell'atmosfera in attuazione della convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero; Considerato altresi' che la disciplina relativa agli impianti esistenti dovra' esssere completata nell'ambito dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto si applica su tutto il territorio nazionale agli impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso). 2. Il presente decreto disciplina soltanto gli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione. In particolare il decreto non si applica ai seguenti impianti: impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essicazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo, forni di trattamento termico; impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione; dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico; dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; reattori utilizzati nell'industria chimica; batteria di forni per il coke; cowpers degli altiforni; impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas, o da turbine a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato. 3. Nel caso in cui due o piu' singoli nuovi impianti siano installati in maniera tale che gli scarichi gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano essere convogliati verso un unico camino, a giudizio dell'autorita' competente, la combinazione degli impianti va considerata come un'unita'.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: L'art. 3 del D.P.R. n. 203/1988, recante: "Attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183", e' il seguente: "Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualita' dell'aria, validi su tutto il territorio nazionale. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati: a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione; b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili; c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili; d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto. 3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983. 4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', provvede: a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, tenuto conto delle esperienze regionali gia' acquisite; b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualita' dell'aria sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro compatibilita'; c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualita' dell'aria piu' restrittivi; d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali, nonche' una relazione annuale sullo stato della qualita' dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni; e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle regioni".