IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, ed in particolare i commi 2 e 3;
  Ritenuta  la  necessita',  a  seguito  dell'adozione  da  parte del
Consiglio   delle   Comunita'  europee,  della  direttiva  n.  88/609
pubblicata  sulle GUCE del 7 dicembre 1988 concernente la limitazione
delle  emissioni  nell'atmosfera  di  taluni inquinanti originati dai
grandi  impianti di combustione, di definire un quadro di certezze in
ordine alle emissioni delle centrali termoelettriche e degli impianti
di combustione la cui costruzione si intende avviare;
  Ritenuta  altresi'  la  necessita'  di  definire anche per i grandi
impianti  di  combustione  esistenti  le  linee  di azione al fine di
raggiungere  gli  obiettivi delineati in sede comunitaria e fissare i
valori limite tendenziali delle emissioni inquinanti;
  Tenuto conto del protocollo di Helsinki relativo alla riduzione del
biossidio  di  zolfo  e del protocollo e della dichiarazione di Sofia
relativi  al  congelamento  e  alla  riduzione  degli ossidi di azoto
nell'atmosfera   in   attuazione   della   convenzione   di   Ginevra
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero;
  Considerato  altresi'  che  la  disciplina  relativa  agli impianti
esistenti  dovra'  esssere completata nell'ambito dell'attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il presente decreto si applica su tutto il territorio nazionale
agli  impianti  di  combustione  di  potenza  termica nominale pari o
superiore  a  50  MW,  indipendentemente  dal  tipo  di  combustibile
utilizzato (solido, liquido o gassoso).
  2.   Il  presente  decreto  disciplina  soltanto  gli  impianti  di
combustione  destinati  alla produzione di energia, eccettuati quelli
che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti
di fabbricazione.
  In particolare il decreto non si applica ai seguenti impianti:
   impianti  in  cui i prodotti della combustione sono utilizzati per
il riscaldamento diretto, l'essicazione o qualsiasi altro trattamento
degli  oggetti  o  dei  materiali,  come  forni di riscaldo, forni di
trattamento termico;
   impianti  di  postcombustione, cioe' qualsiasi dispositivo tecnico
per  la  depurazione  dello scarico gassoso mediante combustione, che
non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
   dispositivi   di   rigenerazione  dei  catalizzatori  di  cracking
catalitico;
   dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
   reattori utilizzati nell'industria chimica;
   batteria di forni per il coke;
   cowpers degli altiforni;
   impianti  azionati  da  motori  diesel,  a  benzina  o a gas, o da
turbine a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
  3.  Nel  caso  in  cui  due  o  piu'  singoli  nuovi impianti siano
installati  in  maniera  tale  che gli scarichi gassosi, tenuto conto
delle  condizioni  tecniche ed economiche, possano essere convogliati
verso  un  unico  camino,  a  giudizio  dell'autorita' competente, la
combinazione degli impianti va considerata come un'unita'.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             L'art.  3  del  D.P.R. n. 203/1988, recante: "Attuazione
          delle direttive C.E.E.  numeri  80/779,  82/884,  84/360  e
          85/203  concernenti norme in materia di qualita' dell'aria,
          relativamente  a  specifici   agenti   inquinanti,   e   di
          inquinamento  prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
          dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.   183",  e'  il
          seguente:
             "Art.  3.  - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell'ambiente,  di
          concerto  con i Ministri della sanita' e dell'industria del
          commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati  i
          valori  limite  ed  i  valori  guida di qualita' dell'aria,
          validi su tutto il territorio nazionale.
             2.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  i  Ministri  della  sanita'  e   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentita  la conferenza dei
          presidenti  delle  giunte  regionali,   sono   fissati   ed
          aggiornati:
               a) le linee guida per il contenimento delle emissioni,
          nonche' i valori minimi e massimi di emissione;
               b)  i  metodi  di campionamento, analisi e valutazione
          degli inquinanti e dei combustibili;
               c)   i  criteri  per  l'utilizzazione  delle  migliori
          tecnologie disponibili;
               d)  i  criteri temporali per l'adeguamento progressivo
          degli  impianti  esistenti  alla  normativa  del   presente
          decreto.
             3.  Fino  alle  date che saranno indicate nei decreti di
          cui ai commi 1  e  2,  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  in  data  28  marzo  1983,  pubblicato   nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n.  145 del
          28 maggio 1983.
             4.   Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita', provvede:
               a)  a predisporre, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto,  i  criteri  per
          l'elaborazione  dei piani regionali per il risanamento e la
          tutela  della  qualita'  dell'aria,  tenuto   conto   delle
          esperienze regionali gia' acquisite;
               b)  a  redigere  il  piano  nazionale  di tutela della
          qualita' dell'aria sulla base dei piani  regionali,  previa
          verifica della loro compatibilita';
               c)  ad  individuare,  sentite  le regioni interessate,
          zone  a  carattere  interregionale  nelle  quali,  per   la
          presenza  di  un  maggior inquinamento atmosferico o per le
          loro  caratteristiche   paesaggistiche   ambientali,   sono
          stabiliti  valori limite delle emissioni o valori limite di
          qualita' dell'aria piu' restrittivi;
               d)  a  predisporre  i criteri per la raccolta dei dati
          inerenti la qualita' dell'aria, da effettuare con i sistemi
          di  rilevamento  regionali,  nonche'  una relazione annuale
          sullo stato della qualita' dell'aria formulata  sulla  base
          delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni;
               e)  a predisporre i criteri per l'inventario nazionale
          delle fonti di emissione e al suo  periodico  aggiornamento
          sulla base dei dati forniti dalle regioni".