IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
                     STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
  Visto  l'art.  12,  comma  2,  della legge 1› marzo 1986, n. 64, il
quale prevede che  alle  piccole  e  medie  imprese  meridionali  che
acquisiscono i servizi reali e' riconosciuto un contributo sulla base
dei criteri e delle modalita' fissati dal Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno;
  Visto  il  proprio decreto 15 marzo 1988, n. 222, con il quale sono
stati fissati i predetti criteri e modalita';
  Visto il successivo, proprio decreto 25 giugno 1988, n. 372, con il
quale sono state previste alcune modificazioni al citato  decreto  n.
222;
  Attesa  la  necessita'  di  prevedere  ulteriori  adeguamenti delle
disposizioni del decreto stesso all'esigenza di semplificazione delle
procedure previste per il conseguimento delle agevolazioni;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Il  termine  di  due  mesi  dalla  data  di emissione delle fatture
previsto, per la presentazione della domanda di contributo, dall'art.
3,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  15  marzo 1988, n. 222, e'
elevato a dodici mesi per le domande presentate dal 24  giugno  1988,
data di entrata in vigore del predetto decreto.
  I  numeri  9)  e  10)  dell'ultimo  comma  dell'art. 3 dello stesso
decreto, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   "9)   copia  dell'ultima  dichiarazione  dei  redditi  presentata,
autenticata dal competente ufficio  tributario  oppure  corredata  da
dichiarazione   sostitutiva   di   notorieta'  da  parte  del  legale
rappresentante dell'impresa, nella quale siano riportati  la  ragione
sociale, il codice fiscale o la partita IVA, l'anno di riferimento, i
ricavi ed i costi totali, il reddito imponibile lordo;
   10)  dichiarazione  sostitutiva di notorieta', da parte del legale
rappresentante dell'impresa, attestante la non  esistenza  di  legami
economico-finanziari con le imprese che forniscono i servizi; qualora
tali legami sussistano la dichiarazione deve  indicare  la  natura  e
l'entita' degli stessi;".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 15 maggio 1989
                                                 Il Ministro: GASPARI