In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento CEE n. 339/89 del
10 febbraio 1989 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n.  L  39
dell'11  febbraio  1989),  che  abroga  il regolamento CEE n. 3845/88
dell'8 dicembre 1988 (pubblicato nella "Gazzetta  Ufficiale"  CEE  n.
340/16  del  10  dicembre  1988)  che introduceva in via provvisoria,
restrizioni quantitative all'importazione di taluni prodotti  tessili
originari dell'India, si comunica quanto segue.
  Le  importazioni  dall'India  di  maglie,  pullover  (con  o  senza
maniche) twinsets, giubbetti e giacche  (esclusi  quelli  tagliati  e
cuciti),  giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili,
a maglia (cat. 5 - N.C.D.S.A. 6101 1090; 2090; 3090-6102 1090;  2090;
3090-6110  1010; 1031; 1039; 1091; 1099; 2091; 2099; 3091; 3099) sono
sottoposte al regime dell'autorizzazione ministeriale nell'ambito del
limite quantitativo di pezzi 1.680.000 stabilito per l'anno 1989.
  Gli   operatori   interessati,  per  ottenere  l'autorizzazione  di
importazione,  dovranno  presentare  domanda,  preferibilmente  sugli
appositi   moduli  reperibili  presso  le  camere  di  commercio,  al
Ministero del commercio  con  l'estero  -  Direzione  generale  delle
importazioni ed esportazioni - Divisione III - Roma.
  Le  domande debbono essere corredate dall'originale del certificato
di esportazione rilasciato dalle  competenti  autorita'  indiane,  ai
sensi  del  punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE
n.  4136/86  del  22  dicembre  1986,  pubblicato   nella   "Gazzetta
Ufficiale" delle Comunita' europee n. L. 387 del 31 dicembre 1986.
  I   prodotti   spediti   dall'India  prima  dell'11  dicembre  1988
continuano ad essere immessi in libera pratica  previa  presentazione
della  polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva
spedizione prima di detta data.
  Con  lo  stesso  regolamento  CEE  n. 339/89 viene stabilito in via
definitiva il  limite  quantitativo  di  pezzi  260.000  relativo  al
periodo  23  novembre-31  dicembre  1988; pertanto i prodotti spediti
dall'India in  tale  periodo  vengono  dedotti  dal  suddetto  limite
quantitativo.
  Di  conseguenza la circolare n. 52 del 23 dicembre 1988, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1988, deve intendersi
annullata.
  La  presente circolare integra la circolare n. 11/88 del 9 febbraio
1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio  1988.
  E'  in  corso  di  modifica  il  decreto ministeriale n. 589 del 24
dicembre 1987 nel senso sopra indicato.
                                                Il Ministro: RUGGIERO