In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento CEE n. 339/89 del 10 febbraio 1989 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 39 dell'11 febbraio 1989), che abroga il regolamento CEE n. 3845/88 dell'8 dicembre 1988 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. 340/16 del 10 dicembre 1988) che introduceva in via provvisoria, restrizioni quantitative all'importazione di taluni prodotti tessili originari dell'India, si comunica quanto segue. Le importazioni dall'India di maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti), giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia (cat. 5 - N.C.D.S.A. 6101 1090; 2090; 3090-6102 1090; 2090; 3090-6110 1010; 1031; 1039; 1091; 1099; 2091; 2099; 3091; 3099) sono sottoposte al regime dell'autorizzazione ministeriale nell'ambito del limite quantitativo di pezzi 1.680.000 stabilito per l'anno 1989. Gli operatori interessati, per ottenere l'autorizzazione di importazione, dovranno presentare domanda, preferibilmente sugli appositi moduli reperibili presso le camere di commercio, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Divisione III - Roma. Le domande debbono essere corredate dall'originale del certificato di esportazione rilasciato dalle competenti autorita' indiane, ai sensi del punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L. 387 del 31 dicembre 1986. I prodotti spediti dall'India prima dell'11 dicembre 1988 continuano ad essere immessi in libera pratica previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data. Con lo stesso regolamento CEE n. 339/89 viene stabilito in via definitiva il limite quantitativo di pezzi 260.000 relativo al periodo 23 novembre-31 dicembre 1988; pertanto i prodotti spediti dall'India in tale periodo vengono dedotti dal suddetto limite quantitativo. Di conseguenza la circolare n. 52 del 23 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1988, deve intendersi annullata. La presente circolare integra la circolare n. 11/88 del 9 febbraio 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988. E' in corso di modifica il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987 nel senso sopra indicato. Il Ministro: RUGGIERO