IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
  Visto   l'art.  9  del  decreto-legge  27  febbraio  1982,  n.  57,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;
  Visto l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48;
  Vista l'ordinanza n. 41/219/ZA in data 20 febbraio 1986, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1986, disciplinante  i
criteri  generali di collaudo ed i compensi da erogare agli organi di
collaudo per gli interventi ex articolo  21  della  legge  14  maggio
1981, n. 219;
  Viste  le  direttive  impartite  in data 7 giugno 1986 dal Ministro
designato, concernenti  la  nomina  ed  i  compiti  degli  organi  di
collaudo  nominati  per gli interventi finanziati con i contributi di
cui al citato art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
  Vista la deliberazione n. 1120 del 10 febbraio 1988 del Comitato di
gestione  dell'Agenzia  per  la   promozione   dello   sviluppo   del
Mezzogiorno con la quale si e' previsto fra l'altro l'aumento del 20%
dei compensi da corrispondersi ai collaudatori;
  Considerato  che,  tal  volta,  in  sede  di  collaudo parziale, di
collaudo finale  ovvero  di  verifica  delle  spese  sostenute  dalla
beneficiaria  ai  fini  delle  erogazioni,  alcuni  componenti  delle
commissioni di collaudo - seppure regolarmente convocati - non  hanno
partecipato  alle  relative  operazioni,  con la conseguente nullita'
degli atti di collaudo;
  Ravvisata, quindi, la necessita' di adottare ogni misura necessaria
ad evitare qualsiasi ritardo nella prosecuzione o  nella  conclusione
degli interventi oggetto del finanziamento pubblico;
  Considerato,   inoltre,   che   alcuni  componenti  di  commissioni
incaricate di collaudi di due o piu' stabilimenti industriali si sono
dimessi  dall'incarico,  rappresentando la eccessiva onerosita' delle
spese di  trasporto  rispetto  al  compenso  forfettario  attualmente
previsto, e numerosi altri hanno rappresentato di non essere in grado
di svolgere il compito assegnato in mancanza  di  una  revisione  dei
compensi;
  Ritenuto  che la cennata situazione comporta notevoli ritardi nelle
attivita'  dirette  al  completamento   degli   interventi   previsti
dall'articolo 21 della legge n. 219/1981 succitata;
  Ravvisata,  pertanto,  l'opportunita'  di  adeguare  il compenso da
corrispondere ai componenti delle commissioni  di  collaudo  nominate
con  il  compito  di collaudare due o piu' stabilimenti finanziati ai
sensi dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n.  219,  al  fine  di
ripristinare  la corrispettivita' fra l'opera prestata ed il compenso
corrisposto, venendo incontro alle esigenze esposte dai  collaudatori
e  superando  quindi  i cennati motivi di ritardo nella collaudazione
degli stabilimenti finanziati;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Le  operazioni  di  collaudo  parziale,  collaudo  finale ovvero di
verifica delle spese  sostenute  dalla  beneficiaria  ai  fini  delle
erogazioni  dovranno essere completate entro trenta giorni dalla nota
che dispone l'avvio delle operazioni anzidette.
  Nel  caso  in  cui  il  collegio  riunitosi  non risulti completo -
nonostante la regolare  convocazione  di  tutti  i  componenti  -  il
Presidente  provvede  ad  una  seconda  convocazione entro un congruo
termine che consenta, comunque, la conclusione delle  operazioni  nel
periodo indicato al precedente comma.
  La  commissione  di  collaudo  e'  regolarmente  costituita dopo la
seconda convocazione anche in mancanza di uno  o  piu'  componenti  e
sono validi gli atti posti in essere.