IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219; Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187; Visto l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48; Vista l'ordinanza n. 41/219/ZA in data 20 febbraio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1986, disciplinante i criteri generali di collaudo ed i compensi da erogare agli organi di collaudo per gli interventi ex articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219; Viste le direttive impartite in data 7 giugno 1986 dal Ministro designato, concernenti la nomina ed i compiti degli organi di collaudo nominati per gli interventi finanziati con i contributi di cui al citato art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219; Vista la deliberazione n. 1120 del 10 febbraio 1988 del Comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con la quale si e' previsto fra l'altro l'aumento del 20% dei compensi da corrispondersi ai collaudatori; Considerato che, tal volta, in sede di collaudo parziale, di collaudo finale ovvero di verifica delle spese sostenute dalla beneficiaria ai fini delle erogazioni, alcuni componenti delle commissioni di collaudo - seppure regolarmente convocati - non hanno partecipato alle relative operazioni, con la conseguente nullita' degli atti di collaudo; Ravvisata, quindi, la necessita' di adottare ogni misura necessaria ad evitare qualsiasi ritardo nella prosecuzione o nella conclusione degli interventi oggetto del finanziamento pubblico; Considerato, inoltre, che alcuni componenti di commissioni incaricate di collaudi di due o piu' stabilimenti industriali si sono dimessi dall'incarico, rappresentando la eccessiva onerosita' delle spese di trasporto rispetto al compenso forfettario attualmente previsto, e numerosi altri hanno rappresentato di non essere in grado di svolgere il compito assegnato in mancanza di una revisione dei compensi; Ritenuto che la cennata situazione comporta notevoli ritardi nelle attivita' dirette al completamento degli interventi previsti dall'articolo 21 della legge n. 219/1981 succitata; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di adeguare il compenso da corrispondere ai componenti delle commissioni di collaudo nominate con il compito di collaudare due o piu' stabilimenti finanziati ai sensi dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al fine di ripristinare la corrispettivita' fra l'opera prestata ed il compenso corrisposto, venendo incontro alle esigenze esposte dai collaudatori e superando quindi i cennati motivi di ritardo nella collaudazione degli stabilimenti finanziati; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Le operazioni di collaudo parziale, collaudo finale ovvero di verifica delle spese sostenute dalla beneficiaria ai fini delle erogazioni dovranno essere completate entro trenta giorni dalla nota che dispone l'avvio delle operazioni anzidette. Nel caso in cui il collegio riunitosi non risulti completo - nonostante la regolare convocazione di tutti i componenti - il Presidente provvede ad una seconda convocazione entro un congruo termine che consenta, comunque, la conclusione delle operazioni nel periodo indicato al precedente comma. La commissione di collaudo e' regolarmente costituita dopo la seconda convocazione anche in mancanza di uno o piu' componenti e sono validi gli atti posti in essere.