IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che stabilisce gli enti tra i quali va ripartito il gettito dell'imposta locale sui redditi; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria; Visto l'art. 15, quinto comma, del menzionato decreto-legge n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 sopra citata, che stabilisce, relativamente all'imposta locale sui redditi, l'applicazione dell'aliquota unica del 15 per cento; Considerato che sul maggior gettito di tale imposta, per gli anni 1974, 1975 e 1976, e' attribuita alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione pari all'aliquota del 13,60 per cento e che la stessa compartecipazione spetta alla regione Sicilia, ferme restando le disposizioni relative agli anni successivi; Ritenuto che il medesimo art. 15, quinto comma, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro per stabilire le modalita' di attribuzione alle regioni della predetta compartecipazione; Decreta: Art. 1. Il centro informativo delle imposte dirette, sulla base delle rilevazioni meccanografiche operate sui versamenti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 settembre 1982, effettuati dai soggetti che hanno presentato dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni e integrazioni, predispone appositi tabulati che evidenziano, distintamente per regione a statuto ordinario, l'ammontare complessivo del maggior gettito dell'imposta locale sui redditi afferente gli anni 1974, 1975 e 1976, nonche' le relative quote di compartecipazione di spettanza regionale pari all'aliquota del 13,60 per cento.