IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, che demanda ad un decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro il 29 maggio 1989, sentito il parere del Consiglio superiore di sanita', la individuazione delle forme morbose che danno titolo alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria con la determinazione dell'ambito di applicazione di ogni singola esenzione; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 25 febbraio 1984, concernente la individuazione dei soggetti esonerati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984, in materia di protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternita' responsabile; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 23 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 27 novembre 1984, concernente la individuazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 3 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, concernente la individuazione delle forme morbose di particolare rilevanza sociale che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria; Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, recante norme di indirizzo in materia di provvidenze a favore degli hanseniani; Visto l'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 23; Vista la legge 13 maggio 1978, n. 180, sugli accertamenti sanitari volontari e obbligatori; Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. Esenzioni parziali 1. I soggetti affetti dalle forme morbose di seguito elencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalita' delle prestazioni sanitarie correlate alle stesse forme morbose: affezioni dell'apparato cardiovascolare nel corso di trattamenti che richiedano un permanente monitoraggio dei fattori della coagulazione; angioedema ereditario limitatamente, per le prestazioni farmaceutiche, agli emoderivati; artride reumatoide; cirrosi epatica limitatamente, per le prestazioni farmaceutiche, alle proteine plasmatiche; dermatomiosite; diabete insipido limitatamente, per le prestazioni farmaceutiche, agli ormoni ipofisari; emofilia; emoglobinopatie ed altre anemie congenite; epidermolisi bollosa; epilessia; fenilchetonuria ed altri errori congeniti del metabolismo; glaucoma; immunodeficienze congenite; insufficenza renale cronica in trattamento conservativo e/o dialitico; insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia a lungo termine; ipertensione grave limitatamente ai gradi III e IV; lupus eritematoso sistemico; miastenia grave e miopatia congenita; morbo di Hansen; morbo di Parkinson; nanismo ipofisario ed altre endocrinopatie congenite; neoplasie; pemfigo; policitemia vera o morbo di Vaquez; psicosi grave; psoriasi pustolosa grave; retinite pigmentosa; rettocolite ulcerosa; sclerosi sistemica progressiva; spasticita' da cerebropatia; TBC; 2. Le predette disposizioni si applicano, altresi', a: i soggetti affetti da HIV, i sospetti di esserlo ai soli fini dei relativi accertamenti diagnostici; i soggetti tossicodipendenti in relazione a trattamenti di disassuefazione nonche' alle patologie da esse derivanti; i nati prematuri e immaturi, i nati a termine in terapia intensiva neonatale e patologie correlate, i nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali fino al compimento dei tre anni di eta'; i soggetti da sottoporre a profilassi dell'epatite da virus B (limitatamente al vaccino specifico e, per i neonati, anche alle gammaglobuline specifiche) ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 1988; invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a all'8a; invalidi per lavoro con una riduzione della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi; infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali; invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a all'8a; donatori di organo in connessione con gli atti di donazione; donatori di sangue in connessione con gli atti di donazione; malati di mente per le finalita' di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180.