IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  2 comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152,
che demanda ad un decreto del Ministro  della  sanita',  da  emanarsi
entro il 29 maggio 1989, sentito il parere del Consiglio superiore di
sanita', la individuazione delle forme morbose che danno titolo  alla
esenzione   dalla   partecipazione   alla   spesa  sanitaria  con  la
determinazione dell'ambito di applicazione di ogni singola esenzione;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' in data 10 febbraio
1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 25 febbraio 1984,
concernente  la  individuazione  dei soggetti esonerati dal pagamento
della  quota  di  partecipazione  alla  spesa  sulle  prestazioni  di
diagnostica strumentale e di laboratorio;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 14 aprile 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del  30  aprile  1984,  in
materia  di  protocolli  di  accesso  agli  esami di laboratorio e di
diagnostica strumentale per le donne in  stato  di  gravidanza  ed  a
tutela della maternita' responsabile;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' in data 23 novembre
1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  326  del  27  novembre
1984,  concernente  la  individuazione  delle forme morbose che danno
diritto all'esenzione dal pagamento  delle  quote  di  partecipazione
alla spesa per l'assistenza farmaceutica;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' del 3 aprile 1989,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  93  del  21  aprile  1989,
concernente  la  individuazione  delle  forme  morbose di particolare
rilevanza sociale che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle
quote di partecipazione alla spesa sanitaria;
  Visti  gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni, nella legge 11 novembre  1983,  n.
638;
  Vista  la  legge 24 gennaio 1986, n. 31, recante norme di indirizzo
in materia di provvidenze a favore degli hanseniani;
  Visto l'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 30 novembre 1988, n.
514, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio  1989,  n.
23;
  Vista  la legge 13 maggio 1978, n. 180, sugli accertamenti sanitari
volontari e obbligatori;
  Vista  la legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla prevenzione, cura e
riabilitazione degli stati di tossicodipendenza;
  Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita';
                               Decreta:
                               Art. 1.
                          Esenzioni parziali
  1.  I soggetti affetti dalle forme morbose di seguito elencate sono
esentati dalla partecipazione alla spesa  per  la  generalita'  delle
prestazioni sanitarie correlate alle stesse forme morbose:
   affezioni  dell'apparato  cardiovascolare nel corso di trattamenti
che  richiedano  un  permanente  monitoraggio   dei   fattori   della
coagulazione;
   angioedema    ereditario   limitatamente,   per   le   prestazioni
farmaceutiche, agli emoderivati;
   artride reumatoide;
   cirrosi  epatica  limitatamente, per le prestazioni farmaceutiche,
alle proteine plasmatiche;
   dermatomiosite;
   diabete  insipido limitatamente, per le prestazioni farmaceutiche,
agli ormoni ipofisari;
   emofilia;
   emoglobinopatie ed altre anemie congenite;
   epidermolisi bollosa;
   epilessia;
   fenilchetonuria ed altri errori congeniti del metabolismo;
   glaucoma;
   immunodeficienze congenite;
   insufficenza   renale  cronica  in  trattamento  conservativo  e/o
dialitico;
   insufficienza  respiratoria  cronica  in  ossigenoterapia  a lungo
termine;
   ipertensione grave limitatamente ai gradi III e IV;
   lupus eritematoso sistemico;
   miastenia grave e miopatia congenita;
   morbo di Hansen;
   morbo di Parkinson;
   nanismo ipofisario ed altre endocrinopatie congenite;
   neoplasie;
   pemfigo;
   policitemia vera o morbo di Vaquez;
   psicosi grave;
   psoriasi pustolosa grave;
   retinite pigmentosa;
   rettocolite ulcerosa;
   sclerosi sistemica progressiva;
   spasticita' da cerebropatia;
   TBC;
  2. Le predette disposizioni si applicano, altresi', a:
   i  soggetti affetti da HIV, i sospetti di esserlo ai soli fini dei
relativi accertamenti diagnostici;
   i   soggetti  tossicodipendenti  in  relazione  a  trattamenti  di
disassuefazione nonche' alle patologie da esse derivanti;
   i nati prematuri e immaturi, i nati a termine in terapia intensiva
neonatale e patologie correlate, i nati con gravi  deficit  psichici,
fisici e sensoriali fino al compimento dei tre anni di eta';
   i  soggetti  da  sottoporre  a  profilassi dell'epatite da virus B
(limitatamente al vaccino specifico e,  per  i  neonati,  anche  alle
gammaglobuline  specifiche)  ai  sensi  del  decreto  ministeriale 22
dicembre 1988;
   invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a all'8a;
   invalidi  per  lavoro con una riduzione della capacita' lavorativa
inferiore ai due terzi;
   infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;
   invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a all'8a;
   donatori di organo in connessione con gli atti di donazione;
   donatori di sangue in connessione con gli atti di donazione;
   malati di mente per le finalita' di cui alla legge 13 maggio 1978,
n. 180.