IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
  Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 7 febbraio 1987, 25 luglio
1987 e 29 luglio 1988 "Interventi a favore delle attivita' musicali e
di  danza  in  Italia",  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana numeri 72, 48, 185 e 191 rispettivamente  del  27
marzo 1986, 27 febbraio 1987, 10 agosto 1987 e 16 agosto 1988;
  Ritenuto   di   determinare,   per  l'esercizio  finanziario  1989,
l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e
ordinarie;
  Sentita la Commissione centrale per la musica;
                               Decreta:
  La  quota  a  recita,  per  l'esercizio  finanziario 1989, e' cosi'
determinata:
                               Art. 1.
  Stagioni liriche tradizionali
   1) quota a recita, ivi compresi i balletti  . . . .  L. 75.000.000
   quota a recita per opere da camera
(ridotta del 40%   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  45.000.000
   2) quota a recita   . . . . . . . . . . . . . . . .  "  85.000.000
   quota a recita per opere da camera
(ridotta del 40%   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  51.000.000
per  le  recite  direttamente  prodotte  la  cui  partitura  richiede
l'impiego del coro e per le  quali  e'  prevista  l'utilizzazione  di
artisti italiani e/o appartenenti a paesi comunitari nonche' "entrate
proprie" non inferiori al 70% di detti importi.