IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800; Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 7 febbraio 1987, 25 luglio 1987 e 29 luglio 1988 "Interventi a favore delle attivita' musicali e di danza in Italia", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana numeri 72, 48, 185 e 191 rispettivamente del 27 marzo 1986, 27 febbraio 1987, 10 agosto 1987 e 16 agosto 1988; Ritenuto di determinare, per l'esercizio finanziario 1989, l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie; Sentita la Commissione centrale per la musica; Decreta: La quota a recita, per l'esercizio finanziario 1989, e' cosi' determinata: Art. 1. Stagioni liriche tradizionali 1) quota a recita, ivi compresi i balletti . . . . L. 75.000.000 quota a recita per opere da camera (ridotta del 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 45.000.000 2) quota a recita . . . . . . . . . . . . . . . . " 85.000.000 quota a recita per opere da camera (ridotta del 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 51.000.000 per le recite direttamente prodotte la cui partitura richiede l'impiego del coro e per le quali e' prevista l'utilizzazione di artisti italiani e/o appartenenti a paesi comunitari nonche' "entrate proprie" non inferiori al 70% di detti importi.