IL PRESIDENTE
                       DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 12
settembre 1975, adottato in  attuazione  dell'art.  20  della  citata
legge  n. 70, con il quale gli enti di cui alla tabella allegata alla
legge stessa sono stati classificati in tre livelli di importanza, al
fine  di  addivenire  alla  determinazione dei corrispondenti livelli
retributivi dei direttori generali;
  Vista   la   nota   24  agosto  1983  U.C.I./7903/XXII-18/15  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale  venne  rigettata
l'istanza  in  data  20  luglio  1983  dell'Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) volta ad ottenere  la
riclassificazione ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n.
70;
  Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 782 del 1› giugno 1988
con la quale, definitivamente pronunciando  sul  ricorso  avverso  la
citata  nota  dell'U.C.I. e' stato affermato il principio secondo cui
la facolta' dell'amministrazione di procedere alla  riclassificazione
degli  enti  va  configurata  quale  potere-dovere,  di  tal  che, in
disparte l'ipotesi  di  una  generale  riclassificazione  ex-officio,
l'amministrazione  stessa  e'  tenuta a pronunciarsi anche su singole
istanze;
  Preso  atto  che  occorre  dare  ottemperanza  al giudicato innanzi
indicato;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 29
settembre 1988 con il quale il Ministro per la funzione  pubblica  e'
stato   delegato   dal   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri
all'esercizio, tra l'altro,  delle  funzioni  spettante  al  medesimo
Presidente per l'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Vista  la  decisione  del  Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre
1981, emessa su ricorso di alcuni enti avverso  l'originario  decreto
di  classificazione  del  12  settembre 1975, con la quale in sede di
censura  in  punto  di  legittimita'  degli  originari   criteri   di
classificazione  -  elaborati  anche  tenendo  conto  delle  proposte
formulate dal gruppo di  coordinamento  del  comitato  istituito  con
decreto  del  presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio
1975, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n.  70  -  sono
stati  indicati  principi  e  criteri  ermeneutici per l'applicazione
dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 21
aprile 1983 con  il  quale,  in  sede  di  ottemperanza  alla  citata
decisione  del  Consiglio  di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, si e'
proceduto  alla  riclassificazione  degli  Enti   destinatari   della
medesima   sulla  base  dei  criteri  rielaborati  in  coerenza  alle
indicazioni formulate dal Consiglio di Stato medesimo;
  Ritenuto  che,  conseguentemente, anche nella fattispecie all'esame
concernente la riclassificazione dell'ENASARCO a far tempo dalla data
della  relativa  istanza,  possono  utilmente  adottarsi  i  medesimi
criteri elaborati e posti a  base  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983;
  Constatato  che  dall'applicazione  di  tale procedura consegue una
riclassificazione dell'Ente al livello superiore;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  parziale  modifica  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  in  data  12  settembre   1975,   al   direttore   generale
dell'ENASARCO  - la cui importanza e' da ritenere, ai sensi dell'art.
20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di alto rilievo, a far data  dal
1›  gennaio  1984  -  e'  attribuito  con detta decorrenza il livello
retributivo  corrispondente,  in  forza  del  citato  art.   20,   al
trattamento   economico  onnicomprensivo  del  dirigente  generale  B
dell'Amministrazione dello Stato.