IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, adottato in attuazione dell'art. 20 della citata legge n. 70, con il quale gli enti di cui alla tabella allegata alla legge stessa sono stati classificati in tre livelli di importanza, al fine di addivenire alla determinazione dei corrispondenti livelli retributivi dei direttori generali; Vista la nota 24 agosto 1983 U.C.I./7903/XXII-18/15 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale venne rigettata l'istanza in data 20 luglio 1983 dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) volta ad ottenere la riclassificazione ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 782 del 1 giugno 1988 con la quale, definitivamente pronunciando sul ricorso avverso la citata nota dell'U.C.I. e' stato affermato il principio secondo cui la facolta' dell'amministrazione di procedere alla riclassificazione degli enti va configurata quale potere-dovere, di tal che, in disparte l'ipotesi di una generale riclassificazione ex-officio, l'amministrazione stessa e' tenuta a pronunciarsi anche su singole istanze; Preso atto che occorre dare ottemperanza al giudicato innanzi indicato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1988 con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettante al medesimo Presidente per l'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, emessa su ricorso di alcuni enti avverso l'originario decreto di classificazione del 12 settembre 1975, con la quale in sede di censura in punto di legittimita' degli originari criteri di classificazione - elaborati anche tenendo conto delle proposte formulate dal gruppo di coordinamento del comitato istituito con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 1975, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 - sono stati indicati principi e criteri ermeneutici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983 con il quale, in sede di ottemperanza alla citata decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, si e' proceduto alla riclassificazione degli Enti destinatari della medesima sulla base dei criteri rielaborati in coerenza alle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato medesimo; Ritenuto che, conseguentemente, anche nella fattispecie all'esame concernente la riclassificazione dell'ENASARCO a far tempo dalla data della relativa istanza, possono utilmente adottarsi i medesimi criteri elaborati e posti a base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983; Constatato che dall'applicazione di tale procedura consegue una riclassificazione dell'Ente al livello superiore; Decreta: Art. 1. A parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, al direttore generale dell'ENASARCO - la cui importanza e' da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di alto rilievo, a far data dal 1 gennaio 1984 - e' attribuito con detta decorrenza il livello retributivo corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente generale B dell'Amministrazione dello Stato.