IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  l'atto  in  data  23  marzo 1989, con il quale la societa' a
responsabilita'  limitata  Partfin,  in  persona   del   suo   legale
rappresentante,  ha  chiesto  di  essere  autorizzata  a procedere ad
esecuzione di sequestro conservativo  sui  beni  mobili  e  immobili,
navi, crediti, titoli e valori della Repubblica araba libica popolare
socialista, esistenti in Italia, in virtu'  di  crediti  vantati  nei
confronti di detto Stato;
  Ritenuto che dalle indagini esperite per il tramite dell'ambasciata
italiana in Tripoli (v., al riguardo, la  nota  del  Ministero  degli
affari  esteri  in  data 9 marzo 1989, richiamata da quella in data 2
maggio 1989) risulta che, pur non esistendo nello Stato libico  leggi
nazionali  che  disciplinino  la  materia della esecuzione su beni di
Stati esteri, e' inimmaginabile, in punto di fatto, che una decisione
in  proposito venga assunta senza l'intervento diretto dell'autorita'
amministrativa; che  la  situazione  cosi'  rappresentata,  anche  in
mancanza   di   specifiche  disposizioni  di  legge,  realizza  nella
sostanza,  con  riguardo  alla  prassi  vigente,  una  condizione  di
rilevanza   analoga   a   quella   esistente   in   Italia   per   la
sequestrabilita' e la sottoposizione, in genere, a  misure  cautelari
od esecutive
di  beni  di  Stati  esteri, pur assoggettate alla previa valutazione
dell'Amministrazione; che, dunque, nei rapporti  fra  l'Italia  e  lo
Stato  libico esiste la condizione di reciprocita' prevista dal regio
decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15  luglio
1926, n. 1263;
  Attesa  la  inopportunita'  di  autorizzare  la societa' istante ad
esperire misure cautelari su beni dello Stato libico  in  Italia,  in
considerazione  della probabile compromissione dei rapporti esistenti
fra l'Italia e il detto Stato, conformemente al  parere  espresso  al
riguardo  dal  Ministero  degli affari esteri con nota del 23 gennaio
1989, richiamata da quella del 2 maggio successivo;
                               Decreta:
  Dichiara  la  sussistenza  della  condizione di reciprocita' fra la
Repubblica italiana e lo  Stato  libico  -  Repubblica  araba  libica
popolare   socialista,   ai   sensi  e  per  gli  effetti  del  regio
decreto-legge 30 agosto 1925, n.  1621,  convertito  nella  legge  15
luglio  1926,  n. 1263; non autorizza la societa' Partfin ad esperire
misure cautelari su beni dello Stato libico in Italia.
   Roma, addi' 23 maggio 1989
                                                Il Ministro: VASSALLI