Come noto l'accordo in oggetto e successive modifiche, per effetto
della clausola di tacita riconduzione, e' da considerarsi  rinnovato,
a partire dal 1› aprile 1989.
   Per  la  sua  esecuzione,  restano  in vigore le norme di cui alla
circolare di questo Ministero n. 1A405195  del  20  aprile  1978.  Le
relative  operazioni  doganali  avranno  luogo  tramite  le dogane di
Gorizia, Udine e Monfalcone.
   Le presenti disposizioni sono da considerarsi valide fino a quando
non formeranno oggetto di modifica, in base ad apposita circolare  di
questo Ministero.
                                                Il Ministro: RUGGIERO