IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione di talune varieta' di arance, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 987/84 del Consiglio del 31 marzo 1984; Visto il regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1124/89 del Consiglio del 27 aprile 1989; Visto il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalita' di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1715/86 della commissione del 2 giugno 1986; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 del 9 gennaio 1986 concernente nuove disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni; Considerata la necessita' di adottare ulteriori disposizioni interne per il controllo sulla effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni trasformati direttamente dalle associazioni dei produttori ortofrutticoli; Sentite le Unioni nazionali dei produttori ortofrutticoli (UNAPOA - UIAPOA - UNAPRO); Atteso che occorre provvedere in conformita'; Decreta: Articolo unico Per le associazioni dei produttori agrumicole, legalmente riconosciute ai sensi e con le procedure previste dalla legge n. 622 del 27 luglio 1967 trasformatrici dirette delle arance e dei limoni di propria produzione, l'attestato di cui alla lettera C), punto 4, dell'art. 27 del decreto ministeriale 27 dicembre 1985, puo' essere rilasciato oltre che dalle associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciute (Lega, Conf-Cooperative, AGCI, UNCI) anche dalle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazioni (ANICAV, AIIPA, ASSITRAPA, ANITAO, CITRAG). Roma, addi' 25 maggio 1989 Il Ministro: MANNINO ------------------------------------------------------- AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, numero 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento (CEE) n. 2601/69 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 324 del 27 dicembre 1969. - Il regolamento (CEE) n. 1035/77 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 125 del 19 maggio 1977. - Il regolamento (CEE) n. 1562/85 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 152 dell'11 giugno 1985. Nota all'articolo unico: Il testo del punto 4), lettera c) dell'art. 27 del decreto ministeriale 27 dicembre 1985 e' il seguente: " c) attestato delle associazioni nazionali di categoria sulle congruita' previste ai sensi dei combinati disposti di cui agli articoli 5 (punto E) e 24 del presente decreto;".