IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 giugno 1980,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 13 settembre 1980, con
il  quale  veniva  autorizzata  l'emissione di numero 1.500.000 serie
speciali millesimo 1980 di monetazione ordinaria;
  Considerato che alla chiusura delle operazioni di prenotazione e di
cessione delle suddette monete  sono  risultate  vendute  n.  257.272
serie e che, pertanto, occorre limitare a tale quantitativo il numero
delle serie, millesimo 1980, cedute ai sensi  della  legge  18  marzo
1968, n. 309;
  Sulla proposta del Ministro del tesoso;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  numero  delle  serie  speciali, millesimo 1980, confezionate in
appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1,
L.  2,  L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 200 F.A.O. e L.
500 d'argento, e' ridotto a n. 257.272.