IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 13 settembre 1980, con il quale veniva autorizzata l'emissione di numero 1.500.000 serie speciali millesimo 1980 di monetazione ordinaria; Considerato che alla chiusura delle operazioni di prenotazione e di cessione delle suddette monete sono risultate vendute n. 257.272 serie e che, pertanto, occorre limitare a tale quantitativo il numero delle serie, millesimo 1980, cedute ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309; Sulla proposta del Ministro del tesoso; Decreta: Art. 1. Il numero delle serie speciali, millesimo 1980, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 200 F.A.O. e L. 500 d'argento, e' ridotto a n. 257.272.