IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988 con il quale viene nominato il Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547 e il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 534/FCP/ZA del 17 aprile 1985 che disciplina le prestazioni di lavoro straordinario di lavoro rese dal personale contrattista; Vista la nota dell'ispettorato telecomunicazioni con la quale viene rappresentato, in relazione alla eccezionale situazione di emergenza connessa al verificarsi del terremoto in Armenia, che quattro contrattisti sono stati e sono tuttora impiegati in territorio armeno in lavoro straordinario oltre il limite di quaranta ore mensili, fissato con la circolare del 20 gennaio 1988; Ritenuto doversi retribuire le prestazioni effettivamente rese oltre il citato limite di quaranta ore e non oltre il tetto massimo delle ottanta ore mensili; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Decreta: Art. 1. E' autorizzata la spesa corrente a retribuire le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso dal personale contrattista, per l'esigenza indicata in premessa, entro il limite massimo di ottanta ore pro-capite, sulla base di elenco nominativo compilato dall'ufficio personale su segnalazione del capo servizio o dell'ufficio da cui il personale dipende, relativamente ai mesi di dicembre 1988, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 1989.