IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile
1988 con il quale viene nominato il  Ministro  per  il  coordinamento
della protezione civile;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 482, convertito, con
modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547 e il  decreto-legge
12  novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge
23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  l'ordinanza  n. 534/FCP/ZA del 17 aprile 1985 che disciplina
le prestazioni di lavoro straordinario di lavoro rese  dal  personale
contrattista;
  Vista la nota dell'ispettorato telecomunicazioni con la quale viene
rappresentato, in relazione alla eccezionale situazione di  emergenza
connessa  al  verificarsi  del  terremoto  in  Armenia,  che  quattro
contrattisti sono stati e sono tuttora impiegati in territorio armeno
in  lavoro  straordinario  oltre  il  limite di quaranta ore mensili,
fissato con la circolare del 20 gennaio 1988;
  Ritenuto  doversi  retribuire  le  prestazioni  effettivamente rese
oltre il citato limite di quaranta ore e non oltre il  tetto  massimo
delle ottanta ore mensili;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata  la  spesa  corrente a retribuire le prestazioni di
lavoro straordinario effettivamente reso dal personale  contrattista,
per  l'esigenza  indicata  in  premessa,  entro  il limite massimo di
ottanta ore pro-capite, sulla base  di  elenco  nominativo  compilato
dall'ufficio   personale   su   segnalazione   del  capo  servizio  o
dell'ufficio da cui il personale dipende, relativamente  ai  mesi  di
dicembre  1988,  gennaio,  febbraio,  marzo,  aprile, maggio e giugno
1989.