IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8
marzo  1968,  n.  399, concernente la disciplina della preparazione e
del commercio dei mangimi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  1969, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei
principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati
per  mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali,
con   relative   dosi  e  indicazioni  terapeutiche,  la  durata  del
trattamento,   le   condizioni   di   impiego,  nonche'  i  tempi  di
interruzione  dall'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale
presenza  di  residui  nelle  carni e negli altri prodotti di origine
animale, ed in particolare il suo allegato, cosi' come sostituito con
decreto  ministeriale del 21 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  2  del  3 gennaio 1985, modificato successivamente dal
decreto  ministeriale  del  5  marzo  1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1986;
  Considerato  che  puo'  essere esteso a talune categorie di animali
l'impiego,  a  particolari  condizioni, di alcuni principi attivi del
gruppo  "antibiotici"  gia'  inclusi  nell'elenco allegato al decreto
ministeriale  del  4  agosto 1969, modificato come sopra detto, quale
l'amminosidina solfato;
  Sentita  la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9
della  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo
1968,  n.  399, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 14
novembre 1988;
  Visto  l'art.  6,  sub  c),  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nell'elenco  dei principi attivi, previsto dal decreto 4 agosto
1969,  e successive modificazioni, indicato nelle premesse, al gruppo
"Antibiotici",  alla  voce  "Amminosidina  solfato", sono aggiunte le
specie  e  categorie  di  animali,  con  corrispondenti condizioni di
impiego come stabilito nella tabella allegata al presente decreto.