IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonche' i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale, ed in particolare il suo allegato, cosi' come sostituito con decreto ministeriale del 21 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1985, modificato successivamente dal decreto ministeriale del 5 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1986; Considerato che puo' essere esteso a talune categorie di animali l'impiego, a particolari condizioni, di alcuni principi attivi del gruppo "antibiotici" gia' inclusi nell'elenco allegato al decreto ministeriale del 4 agosto 1969, modificato come sopra detto, quale l'amminosidina solfato; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 14 novembre 1988; Visto l'art. 6, sub c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. 1. Nell'elenco dei principi attivi, previsto dal decreto 4 agosto 1969, e successive modificazioni, indicato nelle premesse, al gruppo "Antibiotici", alla voce "Amminosidina solfato", sono aggiunte le specie e categorie di animali, con corrispondenti condizioni di impiego come stabilito nella tabella allegata al presente decreto.