IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 4 della legge 15 maggio 1986, n. 192; Decreta: Art. 1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217, dell'art. 5, punto 3, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556 e dell'art. 2 della legge 15 maggio 1986, n. 192, il quantitativo di benzina espresso in lire italiane che puo' essere assegnato agli automobilisti ed ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero e' cosi' fissato: a) L. 180.000, con buoni utilizzati sull'intero territorio dello Stato, ceduti con una riduzione di L. 37.200; b) L. 120.000, con un buono ceduto con una riduzione di L. 37.200 e da convertire in buoni benzina da L. 20.000 nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; c) L. 300.000 con un buono ceduto con una riduzione di L. 93.000 e da convertire in buoni benzina da L. 20.000, nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; d) L. 400.000, con un buono ceduto con una riduzione di L. 124.000 e da convertire in buoni benzina da L. 20.000, nelle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le assegnazioni di cui alla lettera a) sono cumulabili rispettivamente con quelle di cui alle lettere b), c) e d) e possono essere effettuate una sola volta per anno solare. Per l'assegnazione di cui alle lettere b), c) e d), viene rilasciato al turista un buono complessivo che dovra' essere poi presentato presso appositi uffici dell'ENIT e dell'ACI ubicati nelle regioni meridionali sopra indicate per la conversione in buoni benzina da utilizzare su tutto il territorio dello Stato. I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dell'Ente nazionale italiano per il turismo e dall'Automobile club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero, dagli uffici di frontiera, nonche' presso gli scali aerei intercontinentali siti in territorio italiano limitatamente a quei turisti stranieri che noleggiano una autovettura con targa di registro italiana. In tutti i casi i buoni di cui trattasi debbono essere venduti esclusivamente con pagamento in valuta estera.