IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 4 della legge 15 maggio 1986, n. 192;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  del  combinato  disposto dell'art. 1 del decreto-legge 5
giugno 1989, n. 217,  dell'art.  5,  punto  3,  del  decreto-legge  4
novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556 e
dell'art. 2 della legge 15 maggio 1986, n. 192,  il  quantitativo  di
benzina  espresso  in  lire  italiane  che puo' essere assegnato agli
automobilisti ed ai  motociclisti  stranieri  ed  italiani  residenti
all'estero e' cosi' fissato:
    a)  L. 180.000, con buoni utilizzati sull'intero territorio dello
Stato, ceduti con una riduzione di L. 37.200;
    b) L. 120.000, con un buono ceduto con una riduzione di L. 37.200
e da convertire in buoni benzina da L. 20.000  nelle  regioni  Lazio,
Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna;
    c)  L. 300.000 con un buono ceduto con una riduzione di L. 93.000
e da convertire in buoni benzina da L. 20.000, nelle regioni  Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
    d)  L.  400.000,  con  un  buono  ceduto  con una riduzione di L.
124.000 e da convertire in buoni benzina da L. 20.000, nelle  regioni
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
  Le   assegnazioni   di   cui   alla   lettera  a)  sono  cumulabili
rispettivamente con quelle di cui alle lettere b), c) e d) e  possono
essere effettuate una sola volta per anno solare.
  Per  l'assegnazione  di  cui  alle  lettere  b),  c)  e  d),  viene
rilasciato al turista un buono  complessivo  che  dovra'  essere  poi
presentato  presso appositi uffici dell'ENIT e dell'ACI ubicati nelle
regioni meridionali  sopra  indicate  per  la  conversione  in  buoni
benzina da utilizzare su tutto il territorio dello Stato.
  I   buoni  per  l'acquisto  della  benzina  sono  emessi  dell'Ente
nazionale italiano per il turismo e dall'Automobile club  d'Italia  e
possono   essere   venduti   soltanto  all'estero,  dagli  uffici  di
frontiera, nonche' presso gli scali aerei intercontinentali  siti  in
territorio  italiano  limitatamente  a  quei  turisti  stranieri  che
noleggiano una autovettura con targa di registro italiana.
  In  tutti  i  casi  i  buoni di cui trattasi debbono essere venduti
esclusivamente con pagamento in valuta estera.