AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
                               Art. 1.
(( 1. Per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno di ))
(( cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente  ))
(( della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 (a), nonche' per quello ))
(( proveniente dai ruoli della Polizia di Stato ed inquadrato      ))
(( nelle qualifiche di cui alla citata disposizione, i relativi    ))
(( profili professionali e le corrispondenze previste              ))
(( dall'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n.   ))
(( 312 (b), sono identificati da una commissione paritetica,       ))
(( costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei         ))
(( Ministri, composta da un Sottosegretario di Stato per           ))
(( l'interno, che la presiede, da tre dirigenti in servizio,       ))
(( rispettivamente, presso il Ministero dell'interno, il           ))
(( Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero del       ))
(( tesoro e da tre rappresentanti del personale designati dalle    ))
(( organizzazioni sindacali di categoria maggiormente              ))
(( rappresentative sul piano nazionale.                            ))
(( 2. Nella prima applicazione del presente decreto gli            ))
(( inquadramenti nei profili professionali del personale di cui    ))
(( al comma 1 sono effettuati con decreto del Ministro             ))
(( dell'interno, con le medesime decorrenze e con i medesimi       ))
(( criteri previsti per la generalita' del personale statale a     ))
(( norma del citato articolo 4, ottavo comma, della legge 11       ))
(( luglio 1980, n. 312 )) (b). (( Alle eventuali successive        ))
(( modifiche ed integrazioni dei profili professionali, di cui al  ))
(( comma 1, si provvede con la procedura ivi indicata.             ))
(( 3. (Soppresso dalla legge di conversione).                      ))
  4.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato rispettivamente in lire 1.600 milioni per  l'anno  1989,  in
lire  6.850  milioni  per  l'anno  1990  ed in lire 1.700 milioni per
l'anno 1991 si provvede: quanto a lire 1.200 milioni per il  1989,  a
lire  5.650 milioni per il 1990 ed a lire 1.300 milioni per il 1991 a
carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1016  dello  stato  di
previsione  del  Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1989 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto  a  lire  400
milioni  per  il 1989, a lire 1.200 milioni per il 1990 ed a lire 400
milioini per il 1991 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
2520  dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
 
             (a) Il secondo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 340/1982
          (Ordinamento del personale e  organizzazione  degli  uffici
          dell'Amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno)
          prevede che: "Per il  personale  di  cui  alla  tabella  II
          (personale  non  appartenente alle qualifiche dirigenziali,
          n.d.r.  )  i  profili  professionali,   in   attesa   della
          attuazione  di  quanto disposto dagli articoli 3 e 10 della
          legge  11  luglio  1980,  n.   312,  sono  transitoriamente
          definiti  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
          con  i  Ministri  del  tesoro  e  della  funzione pubblica,
          sentito il parere di una apposita commissione  composta  da
          un  Sottosegretario  di Stato all'interno, che la presiede,
          da   quattro    dirigenti    dell'Amministrazione    civile
          dell'interno,  da  due  dirigenti della funzione pubblica e
          due del Ministero del tesoro".
            (b)  L'ottavo  comma  dell'art. 4 della legge n. 312/1980
          (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale  civile
          e  militare  dello Stato) prevede che: "Il personale le cui
          attribuzioni,   in   base   alla    qualifica    rivestita,
          corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche,
          dai profili professionali di cui al precedente art.  3,  e'
          inquadrato    nelle    qualifiche    medesime,   anche   in
          soprannumero.  Ove  manchi  una  esatta  corrispondenza  di
          mansioni,  si  ha  riguardo, ai fini dell'inquadramento, al
          profilo assimilabile della stessa qualifica".