IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che nell'art. 5 determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dalle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato prevedendo altresi' la composizione delle delegazioni di parte pubblica e sindacale, abilitate alla trattativa per la formazione dell'accordo riguardante il predetto comparto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; Vista la direttiva di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentativita' su base nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali; Tenuto conto dei dati pervenuti in relazione alla citata direttiva; Decreta: Art. 1. La delegazione di parte pubblica di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, abilitata a condurre la trattativa per la formazione dell'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato e' composta nel modo seguente: Ministro per la funzione pubblica, presidente; Ministro del tesoro, o Sottosegretario di Stato, delegato; Ministro del bilancio e della programmazione economica, o Sottosegretario di Stato, delegato; Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o Sottosegretario di Stato, delegato; Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, o Sottosegretario di Stato, delegato; Ministro delle finanze, o Sottosegretario di Stato, delegato; Ministro dei lavori pubblici, o Sottosegretario di Stato, delegato; Ministro dell'agricoltura e delle foreste, o Sottosegretario di Stato, delegato; Ministro dell'interno, o Sottosegretario di Stato, delegato.