IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva ed in particolare l'art. 2, lettera h); Visto il regolamento CEE n. 997/81 del Consiglio del 26 marzo 1981 recante modalita' di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva ed in particolare l'art. 13, lettera c), che in applicazione del sopra citato art. 2 del regolamento CEE n. 355/79, prevede la possibilita' di completare la designazione dei vini da tavola italiani con la qualificazione "vino novello"; Visto il regolamento CEE n. 63/87 della commissione del 9 gennaio 1987 recante modifiche al regolamento CEE n. 997/81 sopra citato ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilita' di utilizzare la qualificazione "novello" per i vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q P.R.D.); Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica; Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977; Visto il proprio decreto 10 novembre 1979 concernente l'utilizzazione dei termini "giovane" e "novello" per i vini da tavola; Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 11 luglio 1989 contenente norme concernenti il riconoscimento, la presentazione e la designazione dei vini tipici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979 contenente norme sulle zone di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita; Visti i decreti del Presidente della Repubblica con i quali, ai sensi e per gli effetti del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 930, sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita dei vini e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Considerata l'esigenza di assicurare a tutti i vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita, a denominazione di origine controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica qualificati come "novelli" modalita' di produzione e commercializzazione uniformi ed adeguate ad assicurare una produzione qualificativamente valida ed una rispondente immagine commerciale; Ritenuto necessario per motivi di carattere tecnico e tradizionale connessi alla produzione prevedere per i vini da tavola ad indicazione geografica e tipici qualificati "novelli" norme integrative riguardanti alcune caratteristiche qualitative, il termine iniziale e le modalita' di immissione in commercio, nonche' l'applicazione ai vini a denominazione di origine controllata e garantita ed a denominazione di origine controllata qualificati "novelli" di tutte le norme riguardanti la produzione, la presentazione e la commercializzazione della detta tipologia di vini; Decreta: Art. 1. I vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita per i quali con appositi decreti del Presidente della Repubblica sia stata riconosciuta la tipologia dei "novelli" possono utilizzare la qualificazione "novello" nella propria designazione e presentazione solo dalla data di immissione al consumo a condizione che i prodotti siano imbottigliati entro il 31 dicembre dell'annata relativa alla vendemmia da cui derivano le uve utilizzate per la loro produzione ed abbiano acquisito tutte le specifiche caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche previste nei disciplinari di produzione, annessi ai decreti di riconoscimento, nella rispettiva zona di produzione e/o vinificazione. La data di immissione al consumo, qualora non sia espressamente previsto nei disciplinari di produzione di cui al comma 1 un termine successivo, e' fissata alle ore 0,01 del 6 novembre dell'annata di produzione delle uve dalle quali i vini di cui trattasi derivano.