IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio
1979 che stabilisce le  norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione  dei vini e dei mosti d'uva ed in particolare l'art. 2,
lettera h);
  Visto  il regolamento CEE n. 997/81 del Consiglio del 26 marzo 1981
recante  modalita'  di  applicazione  per  la   designazione   e   la
presentazione  dei  vini  e  dei mosti d'uva ed in particolare l'art.
13, lettera c), che in applicazione  del  sopra  citato  art.  2  del
regolamento  CEE  n. 355/79, prevede la possibilita' di completare la
designazione dei vini da tavola italiani con la qualificazione  "vino
novello";
  Visto  il  regolamento CEE n. 63/87 della commissione del 9 gennaio
1987 recante modifiche al regolamento CEE n. 997/81 sopra  citato  ed
in particolare l'art. 13 che prevede la possibilita' di utilizzare la
qualificazione "novello" per i vini di qualita' prodotti  in  regioni
determinate (V.Q P.R.D.);
  Visto  il  proprio  decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla
designazione e  presentazione  dei  vini  da  tavola  ad  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto   il   proprio   decreto   10   novembre   1979   concernente
l'utilizzazione dei termini "giovane"  e  "novello"  per  i  vini  da
tavola;
  Visto  il  proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso
di riferimenti aggiuntivi ai fini  della  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio   decreto  11  luglio  1989  contenente  norme
concernenti il riconoscimento, la presentazione e la designazione dei
vini tipici;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei mosti e dei vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979
contenente norme sulle zone di vinificazione dei vini a denominazione
di  origine  controllata  e  a denominazione di origine controllata e
garantita;
  Visti  i  decreti  del  Presidente della Repubblica con i quali, ai
sensi e per gli effetti del sopra citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  930,  sono  state  riconosciute  le  denominazioni di
origine controllata e controllata e garantita dei vini e  sono  stati
approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Considerata l'esigenza di assicurare a tutti i vini a denominazione
di origine controllata e controllata e garantita, a denominazione  di
origine  controllata,  tipici  e  da tavola ad indicazione geografica
qualificati   come    "novelli"    modalita'    di    produzione    e
commercializzazione uniformi ed adeguate ad assicurare una produzione
qualificativamente valida ed una rispondente immagine commerciale;
  Ritenuto  necessario per motivi di carattere tecnico e tradizionale
connessi  alla  produzione  prevedere  per  i  vini  da   tavola   ad
indicazione   geografica   e   tipici   qualificati  "novelli"  norme
integrative  riguardanti  alcune  caratteristiche   qualitative,   il
termine  iniziale  e le modalita' di immissione in commercio, nonche'
l'applicazione ai vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  ed  a  denominazione  di  origine  controllata qualificati
"novelli"  di  tutte  le  norme   riguardanti   la   produzione,   la
presentazione e la commercializzazione della detta tipologia di vini;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di
origine controllata e garantita per i quali con appositi decreti  del
Presidente  della  Repubblica sia stata riconosciuta la tipologia dei
"novelli"  possono  utilizzare  la  qualificazione  "novello"   nella
propria designazione e presentazione solo dalla data di immissione al
consumo a condizione che i prodotti siano imbottigliati entro  il  31
dicembre  dell'annata  relativa alla vendemmia da cui derivano le uve
utilizzate per la loro  produzione  ed  abbiano  acquisito  tutte  le
specifiche caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche previste
nei disciplinari di produzione, annessi ai decreti di riconoscimento,
nella rispettiva zona di produzione e/o vinificazione.
  La  data  di  immissione  al consumo, qualora non sia espressamente
previsto nei disciplinari di produzione di cui al comma 1 un  termine
successivo,  e'  fissata  alle ore 0,01 del 6 novembre dell'annata di
produzione delle uve dalle quali i vini di cui trattasi derivano.