Al  paragrafo  29  dell'istruzione  per la conservazione del nuovo
catasto edilizio urbano del 13 dicembre 1961 e' aggiunto il  seguente
paragrafo:
   "(Paragrafo)  29-bis.  In  occasione,  peraltro,  di operazioni di
accertamento di un rilevante numero  di  unita'  immobiliari  urbane,
nonche'   di   revisione   del  classamento,  l'amministrazione  puo'
procedere alla pubblicazione degli atti con le modalita' previste dal
decreto  del  Ministro  delle  finanze  20  luglio  1970  che approva
l'istruzione provvisoria per l'attuazione dell'art. 10 della legge 1›
ottobre 1969, n. 679".
   Per  opportuna  conoscenza  si  trascrive il testo dell'istruzione
provvisoria per l'attuazione dell'art. 10  (verificazioni  in  interi
comuni)   della  legge  1›  ottobre  1969,  n.  679,  concernente  la
semplificazione  delle  procedure  catastali,  allegata  al   decreto
ministeriale  20  luglio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
209 del 20 agosto 1970:
"Istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune
   disposizioni  contenute  nell'art. 10 della legge 1› ottobre 1969,
   n.  679,  a  completamento  di  quelle   approvate   con   decreto
   ministeriale 5 novembre 1969.
                            (Paragrafo) 1.
   I  risultati  delle variazioni accertate nello stato e nei redditi
dei  terreni  con  le   verificazioni   ordinarie,   o   con   quelle
straordinarie  di interi comuni disposte d'ufficio, sono pubblicati a
cura dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici  erariali
che  con  manifesto  ne da' preventiva notizia almeno quindici giorni
prima.
   Il  manifesto  dev'essere  affisso  all'albo  comunale e rimanervi
continuamente fino a quando la pubblicazione  degli  atti  non  abbia
avuto  termine; deve anche essere affisso per lo stesso periodo nelle
frazioni del comune e negli altri luoghi soliti per le  pubblicazioni
ufficiali.
                            (Paragrafo) 2.
   La  pubblicazione  degli  atti  ha  luogo di regola nei locali del
comune in cui ha avuto luogo la verificazione, mediante  l'esibizione
ai   possessori   ineressati  della  copia  dei  documenti  (note  di
variazione mod. 14 e simili) che contengono, con  le  motivazioni,  i
risultati delle variazioni accertate.
   La pubblicazione ha la durata di trenta giorni consecutivi.
   Il  locale  destinato  dal  sindaco  per la pubblicazione restera'
aperto nelle ore da questi stabilite; tuttavia,  nel  caso  vi  siano
pochi  possessori  o si verifichino altre circostanze particolari, il
sindaco puo' limitare le operazioni di pubblicazione  a  dati  giorni
della settimana nell'ambito dei trenta fissati dalla legge.
   La  pubblicazione delle variazioni interessanti i comuni capoluogo
di provincia e la consultazione degli altri  atti  di  cui  al  primo
comma  del paragrafo 2, puo' avvenire nei locali dello stesso ufficio
tecnico erariale anziche' in quelli del comune.
                            (Paragrafo) 3.
   Durante   il   periodo   di  pubblicazione  e  nei  trenta  giorni
successivi, e' consentito ai possessori  dei  beni,  che  sono  stati
oggetto  di  verifica, di consultare gratuitamente gli atti del nuovo
catasto terreni, del  comune  censuario  relativo,  presso  l'ufficio
tecnico  erariale, per desumere ulteriori ragguagli sulla trattazione
dei beni anzidetti.
   I  possessori  devono  dimostrare  all'ufficio la loro qualita' di
aventi diritto ai beni predetti; se risultano regolarmente  intestati
in   catasto,   e'   sufficiente  l'esibizione  di  un  documento  di
riconoscimento; in caso contrario dovra' essere  esibito,  unitamente
al  predetto  documento  di  riconoscimento, anche un altro documento
pubblico, idoneo a dimostrare la loro qualita' di possessori.
   Fra  i  documenti pubblici di cui sopra, sono compresi gli atti di
notorieta' o le dichiarazioni sostitutive degli stessi, compilate  ai
sensi della legge 4 gennaio 1986, n. 15 (articoli 4 e 20).
   I  possessori  interessati  devono  inoltre  riferire  all'ufficio
tecnico erariale  il  numero  della  nota  di  variazione  consultata
durante  la  pubblicazione  (primo  comma del (Paragrafo) 2) e quello
della denuncia di variazione a suo tempo presentata, se non  accolta.
   I  possessori  possono  delegare  a  procuratori  od incaricati di
consultare in loro vece gli atti presso  l'ufficio  tecnico  erariale
come  previsto  al  precedente primo comma. Il mandato puo' risultare
anche da lettera, con firma autenticata dal  sindaco,  da  consegnare
all'ufficio all'atto della consultazione.
                            (Paragrafo) 4.
   Ove  dalla  consultazione  degli  atti  presso  il comune o presso
l'ufficio tecnico erariale i possessori traggono motivo per reclamare
avverso  le  decisioni  adottate  dall'ufficio  in  conseguenza delle
verificazioni, possono produrre  motivato  ricorso  alla  commissione
censuaria  comunale,  tramite l'ufficio tecnico erariale, nel termine
perentorio di quarantacinque giorni  dalla  data  di  chiusura  della
pubblicazione,  effettuata  per trenta giorni consecutivi, secondo il
disposto del (Paragrafo) 2.
   Qualora  invece  trattisi  di  errori materiali, l'ufficio procede
alla rettifica senza inoltrare i ricorsi alla commissione.
   Se la rettifica puo' essere subito apportata, non necessita alcuna
notifica quando l'interessato assiste alla  correzione;  diversamente
gli viene notificata al correzione stessa non appena questa sia stata
eseguita.
   I  possessori possono delegare procuratori od incaricati, nominati
secondo le modalita' previste dal  (Paragrafo)  3,  ultimo  comma,  a
presentare in loro vece osservazioni o reclami".